Mansioni superiori e sostituzione di lavoratore assente
Con sentenza n. 3145 del 5 marzo 2002, la Cassazione offre una qualificazione della definizione di "lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto", la cui sostituzione non attribuisce diritto alla promozione ex art. 2103 C.C. Le ipotesi di sostituzione che non danno diritto sono le c.d. "sospensioni legali" (sciopero, funzioni pubbliche elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio civile o militare) o convenzionali del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare in un altro reparto, o invitato a partecipare ad un corso di formazione.
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