Mansioni superiori acquisite
Con sentenza n. 3185 del 9 febbraio 2009, la Cassazione ha affermato che lo svolgimento di mansioni superiori effettuate per un periodo superiore a 3 mesi in modo continuativo, senza sostituzione di lavoratore assente, da diritto alla qualifica superiore ex art. 2103 del c.c. anche se nell'organigramma non c'è un posto disponibile.
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