Dequalificazione
Con sentenza n. 3772 del 25 febbraio 2004, la Cassazione ha affermato che è illegittima, per violazione dell'art. 2103 del C.C., la adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente stabilite, anche se l'adibizione si è protratta per un breve periodo. Tale sentenza si pone nell'alveo interpretativo della disposizione anche alla luce di alcuni principi stabiliti dallo stesso legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità. Si ricorda che secondo la Suprema Corte:
a. è stato ritenuto non contrario all'art. 2103 del C.C. il comportamento acquiescente del lavoratore allo svolgimento di nuove e meno qualificanti mansioni (Cassazione 12 gennaio 1984 n. 266);
b. sono state considerate legittime le modifiche "in peius" delle mansioni finalizzate ad evitare il licenziamento o motivate dalla salute del lavoratore (Cassazione 7 marzo 1986 n. 1536 e Cassazione 4 maggio 1987 n. 4142);
c. occorre acquisire il consenso del lavoratore in caso di adibizione a mansioni inferiori anche quando la scelta è finalizzata ad evitare il licenziamento o la CIG (Cassazione 29 novembre 1988 n. 6441 e Cassazione 24 ottobre 1991 n. 11297);
d. è stato ritenuto illegittimo il recesso del datore di lavoro per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore nel caso in cui sia possibile adibire lo stesso a mansioni diverse (CAssazione S.U. 7 agosto 1998 n. 7755, Cassazione 18 ottobre 1999 n. 11727 e Cassazione 14 settembre 1995 n. 9715);
e. è stato riconosciuto legittimo, in quanto previsto dall'art. 4, comma 11, l'accordo sindacale in base al quale le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti possono essere riformate "in peius" al fine di evitare i licenziamenti: e ciò anche senza il consenso degli interessati (Cassazione 07 settembre 2000 n. 11806 e Cassazione 29 settembre 1998 n. 9734);
f. è stato riconosciuto legittimo lo svolgimento di mansioni inferiori in misura non prevalente e non caratterizzante, ma occasionale e marginale (Cassazione 8 giugno 2001 n. 7821);
g. è stata riconosciuto legittima l'adibizione temporanea del lavoratore ad alcune mansioni seppur non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, per l'acquisizione di una maggiore professionalità (Cassazione 1° marzo 2001, n. 2948).
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