Demansionamento e conseguente danno

 

Con sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che dal cosiddetto demansionamento non consegue, in maniera automatica, l'esistenza di un danno di natura professionale, di salute o della persona meritevole di essere tutelato ma è necessario che siano dimostrate e provate in giudizio specifiche lesioni aggiuntive. Il diritto al risarcimento non si configura in mancanza di una prova specifica dei danni ricevuti dal lavoratore perché l'accertamento del solo demansionamento non integra l'esistenza dei danni in assenza di adeguate prove a sostegno.

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