Mansioni inferiori legittime se marginali ed accessorie

 

Con sentenza n. 6714 del 2 maggio 2003 la Corte di Cassazione ha stabilito che:" una volta che l'attività prevalente ed assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius variandi - né frustra la funzione di tutela della professionalità, che ne risulta perseguita - l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, purché si tratti di mansioni che - oltre ad essere marginali ed accessorie, rispetto a quelle di competenza  - non rientrino nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata".

 

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