Requisiti per la c.d. “mobilità lunga” e cumulabilità nella pensione “autonoma”

 

Con sentenza n. 22099 del 2 settembre 2008, la Cassazione ha affermato che ai fini dell’ottenimento dei benefici per il diritto alla mobilità lunga, il requisito dei 28 anni di contribuzione all’atto della cessazione dell’attività, può essere raggiunto cumulando i contributi accreditati nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, sia con il cumulo automatico dei contributi versati nella gestione dei lavoratori dipendenti che nella gestione autonoma, cosa che consentirà, poi, di ottenere la pensione di anzianità in quest’ultima gestione, sia attraverso la ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, alfine di ottenere l’erogazione della pensione in questa stessa gestione, restando, peraltro, esclusa la possibilità di cumulare nell’assicurazione dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi alfine di ottenere la pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti.

 

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