Mobilità nel pubblico impiego e periodo di prova
Con sentenza n. 26420 del 12 dicembre 2006, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la mobilità volontaria ex D. L.vo n. 29/1993 (art. 33), come modificata dall’art. 16 della legge n. 246/2005, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell’amministrazione “ad quem”, ove il patto di prova sia stato già superato nell’amministrazione “a quo”.
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