Mobilità nel pubblico impiego e retribuzione
Con sentenza n. 4761 del 25 febbraio 2008, la Cassazione ha affermato che nelle procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego, in mancanza di disposizioni speciali di legge che espressamente e specificatamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam"..
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