Quietanza a saldo

 

Con sentenza n. 15737 del 27 luglio 2005, la Cassazione ha affermato che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore contenente una dichiarazione di rinuncia a diritti derivanti da rapporto di lavoro e con la dizione di non aver altro a pretendere, non ha efficacia negoziale e si concretizza normalmente in una dichiarazione di scienza. Essa è soggetta all’onere dell’impugnazione ex art. 2113 C.C.
Naturalmente ciò non vige per le conciliazioni disposte artt. 185 - 410 e 411 del C.P.C. e per le conciliazioni monocratiche (art. 11 del D.L.vo  124/04).

 

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