Quietanza a saldo
Con sentenza n.
15737 del 27 luglio 2005, la Cassazione ha affermato che la
quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore contenente una dichiarazione di
rinuncia a diritti derivanti da rapporto di lavoro e con la dizione di non aver
altro a pretendere, non ha efficacia negoziale e si concretizza normalmente in
una dichiarazione di scienza. Essa è soggetta all’onere dell’impugnazione ex
art. 2113 C.C.
Naturalmente ciò non vige per le conciliazioni disposte artt. 185 - 410 e 411
del C.P.C. e per le conciliazioni monocratiche (art. 11 del D.L.vo 124/04).
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