Nozione di "retribuzione globale di fatto"

 

Con sentenza n. 19956/2009, la Cassazione ha affermato che nella nozione di "retribuzione globale di fatto", alla quale va commisurato il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, vanno riportate le somme che risultino dovute - anche in via non contributiva, purché non occasionale - in dipendenza del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Ciò al fine di costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto se non vi fosse stato il licenziamento illegittimo.

 

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