Assegni familiari e prestazione svolta

 

Con sentenza n. 20162/2004 la Cassazione ha affermato che gli assegni familiari spettano a fronte di una effettiva prestazione lavorativa e non nel caso in cui sia stata erogata una retribuzione ( nel caso di specie si trattava di un dipendente di un’impresa fallita, ammesso al passivo per la liquidazione delle retribuzioni). La Corte, dopo aver ricordato la funzione previdenziale nei confronti del lavoratore per i propri carichi familiari ha osservato che “la tutela per le famiglie dei lavoratori in servizio trova attuazione con un’integrazione della retribuzione rapportata al lavoro prestato”.

 

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