Appropriazione indebita di somme trattenute dal datore di lavoro

 

Con sentenza n. 41826 del 22 novembre 2001, la seconda Sezione penale della Cassazione è tornata ad affrontare un tema, quello del mancato accantonamento per la Cassa Edile delle somme dovute ai lavoratori edili. Dopo aver affermato che nel caso di specie il datore di lavoro non solo ha omesso di accantonare le quote trattenute da versarsi alla Cassa Edile, ma le ha trattenute nella propria disponibilità, la suprema Corte ha stabilito che commette il reato di appropriazione indebita aggravata il datore di lavoro che, anziché accantonare presso un istituto di credito le percentuali da lui trattenute sulle somme spettanti ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse, mantenga le stesse, di proprietà dei dipendenti, nella sua materiale disponibilità.

 

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