Il superminimo rientra nella retribuzione globale di fatto
 

Con sentenza n. 9011 del 5 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che il superminimo è una voce che ha carattere retributivo e va riconosciuta anche nel caso in cui il dipendente passi ad altri ditta subentrante in un appalto che abbia accettato di mantenere i medesimi livelli retributivi. La Suprema Corte specifica che "la retribuzione globale mensile è quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam o di ogni altro compenso corrisposto con carattere di continuità esclusa ogni somma non avente carattere retributivo".

 

La Sentenza n. 9011/2012 (fonte Guida al Diritto)

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