Omissione o falsità in denuncia obbligatoria

 

Con sentenza n. 13903 dell’11 aprile 2002, la terza Sezione Penale della Cassazione ha fissato, con riferimento all’art. 37 della legge n. 689/1981, alcuni principi così sintetizzabili: a) ai fini della rilevanza penale non può essere accampato alcun riferimento alle difficoltà economiche del datore di lavoro; ai fini della punibilità occorre accertare che il fatto sia stato commesso con dolo specifico finalizzato a non versare in tutto od in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie.

 

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