Falsità in registrazione o denuncia obbligatoria 

 

Con sentenza n. 14279 del 15 aprile 2002, la terza Sezione Penale della Cassazione ha stabilito, con riferimento all’art. 37 della legge n. 689/1981 alcuni principi così sintetizzabili: a) la norma non richiede nel soggetto agente la rappresentazione dell’ammontare del contributo evaso, bensì la sola finalizzazione della condotta all’evasione, sicchè il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, anche se essa non è voluta dal soggetto agente; b) non opera il principio di non punibilità ex art. 2, comma 1bis, dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, così modificato dal D.L.vo n. 211/1984, in quanto la previsione lì contenuta si riferisce ad una diversa ipotesi di reato; c) la competenza territoriale ai fini della consumazione del reato coincide con quella dell’ufficio INPS della provincia nel cui territorio si trova la sede effettiva dell’impresa intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione.

 

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