Sanzioni amministrative e ordinanza di ingiunzione

 

Con sentenza n. 14674 del 21 novembre 2001, la Cassazione ha precisato quale è, nell’ordinanza ingiunzione, il fine controdeduzioni. Da ciò ne consegue che una ordinanza ingiunzione non motivata o scarsamente motivata è nulla, fermo restando, tuttavia, che la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento, sono idonei sia per la identificazione del debito che per l’attività difensiva. La Corte ha, della motivazione. Essa deve porre l’ingiunto nelle condizioni di sapere quale sia la sussistenza e la consistenza del proprio debito per il successivo adempimento o, qualora la ritenga errata, di poter svolgere, in via giudiziaria, la proprie inoltre, affermato che non necessariamente la motivazione deve esporre l’iter logico giuridico seguito per giustificare l’an e il quantum della sanzione irrogata, ben potendo lo stesso essere esposto nel giudizio di opposizione.

 

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