Falsità in registrazione o denuncia obbligatoria 

 

Con sentenza n. 15600 del 24 aprile 2002, la seconda Sezione Penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di truffa aggravata in danno dell’INPS (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e non il meno grave reato di falsità in registrazione o denuncia obbligatoria ex art. 37 della legge n. 689/1981, il datore di lavoro che non si limiti a esporre dati e notizie false in sede di denuncie obbligatorie, ma realizzi un quid iuris consistente nel porre a conguaglio in relazione al debito contributivo societario la somma assertivamente versata a titolo di indennità di maternità alla lavoratrice dipendente.

 

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