Omesso versamento di ritenute e condono
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16805 del 27 novembre 2002) ha accolto il ricorso, richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’accertamento della subordinazione, deve attribuirsi rilevanza più che al formale contenuto del contratto ("nomen juris") alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto altresì dell’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, che spesso comportano un’attenuazione della soggezione del lavoratore al datore di lavoro. Inoltre ha fissando per il giudice di rinvio i seguenti principi di diritto:
1) anche in presenza del "nomen juris" adottato dalle parti per la qualificazione del rapporto tra le stesse instaurato come rapporto di lavoro subordinato, occorre avere riguardo alla volontà effettiva delle parti medesime, di talché la qualificazione propria del rapporto deve desumersi, oltre che da tale dato formale, anche, e in misura prevalente, dalle concrete modalità della prestazione e, in generale, di attuazione del rapporto;
2) la subordinazione è elemento essenziale del rapporto di lavoro dipendente; essa, tuttavia, può essere presente anche in forme attenuate in ragione della particolare organizzazione del lavoro e del tipo di prestazione (specie ove si tratti di prestazioni semplici, dello stesso genere o ripetitive) e può essere ravvisata, in tali specifiche ipotesi concrete, nella messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del lavoratore con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive impartite dalla controparte;
3) anche la sussistenza e la consistenza di tali direttive deve essere valutata in relazione alla specificità delle prestazioni e può essere ravvisata, in presenza di lavorazioni di particolare semplicità e retribuite in base al prodotto realizzato, in indicazioni date all’inizio del rapporto o nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro subordinato poi solo apparentemente oggetto di successiva novazione in rapporto di lavoro autonomo;
4) l’effettività di siffatta novazione presuppone oltre alla enunciazione ad opera delle parti dell’accordo novativo di un diverso "nomen juris", quale indice della concorde volontà di mutare il regime giuridico derivante dall’accordo precedente, anche un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione.
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