Termine quinquennale per le Ordinanze di Ingiunzione

 

Con sentenza n. 19833 del 30 dicembre 2003, la Cassazione ha affermato che “nelle controversie in materia previdenziale i verbali di accertamento sottoscritti da pubblici ufficiali hanno piena efficacia fino a querela di falso unicamente per le attività che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o che sono state compiute in sua presenza o delle dichiarazioni al medesimo rese. Tale efficacia probatoria privilegiata non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l’intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare ai fini probatori, debbono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, mentre la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale può solo consentire al giudice, in concorso con altri elementi, di desumere da tali dichiarazioni elementi di prova”. Tale orientamento si pone in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione (Cass., S.U., n. 1186/2000) che sostennero il principio della efficacia ai fini della prova fino a querela di falso degli accertamenti compiuti e riportati nel verbale, con la specifica che essa non si estende “fino al contenuto degli accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall’interessato”.

 

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