Omessa fornitura di documenti all’Ispettore del Lavoro


Con sentenza n. 28701 del 1° luglio 2004, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato di cui all’art. 4 della legge n. 628/1961 (omessa fornitura alla Direzione del Lavoro – Servizio ispezione del Lavoro - di notizie legalmente richieste), non occorre che la richiesta di notizie sia data personalmente al legale rappresentante della ditta e, qualora il datore di lavoro sia una società, destinatario della notifica è il suo legale rappresentante, sicchè la notifica è regolare quando la richiesta pervenga alla sede legale perché, in tal caso, il rappresentante legale è posto in condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it