Omessa fornitura di documenti all’Ispettore del Lavoro
Con sentenza n. 28701 del 1° luglio 2004, la terza sezione penale
della Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato di cui all’art. 4
della legge n. 628/1961 (omessa fornitura alla Direzione del Lavoro – Servizio
ispezione del Lavoro - di notizie legalmente richieste), non occorre che la
richiesta di notizie sia data personalmente al legale rappresentante della ditta
e, qualora il datore di lavoro sia una società, destinatario della notifica è il
suo legale rappresentante, sicchè la notifica è regolare quando la richiesta
pervenga alla sede legale perché, in tal caso, il rappresentante legale è posto
in condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto.
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