Norme sul collocamento di carattere sostanziale

 

Con sentenza n. 3857 del 15 febbraio 2008, la Cassazione ha affermato che ai fini dell’“abolizione” delle sanzioni relative a violazioni “di norme sul collocamento di carattere formale”, prevista dall’art. 116, comma 12, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001), il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude tale “abolizione”, puň predicarsi ogni qual volta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del lavoratore che ha interesse a che dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del rapporto (quali l’attivazione e la cessazione del rapporto) siano comunicati alla pubblica amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro matricola e nel libro paga.
Devono ritenersi avere carattere sostanziale le violazioni che consistono:


a) nell’aver omesso di effettuare le dovute registrazioni sul libretto di lavoro di sette lavoratori (artt. 3-4 legge 10 gennaio 1935 n. 112);
b) nell’aver omesso di consegnare agli stessi lavoratori, all’atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga (artt. 1-3 legge 5 gennaio 1953 n. 4);
c) nel non aver comunicato alla competente Sezione circoscrizionale per l’impiego, entro i termini di legge, l’assunzione dei lavoratori (art. 9 bis, comma 1 e 2, D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge n. 608 del 1996);
d) nel non aver loro consegnato, all’atto dell’assunzione, la dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso (art. 9 bis, comma 3, legge n. 608 del 1996);
e) e infine nel non aver comunicato alla competente Sezione circoscrizionale per l’impiego, entro il termine di 5 giorni, la cessazione del rapporto di lavoro di una lavoratrice (art. 21 legge n. 264 del 1949).

 

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