Sanzioni in materia di previdenza ed assistenza: limiti temporali di applicabilità
Con sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002 (fatta propria dall’INPS con la circolare n. 191/02) la Cassazione ha affermato che in materia di illeciti amministrativi, l’adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, risultante dall’art. 1 della legge n. 689/1981, comporta l’assoggettamento della condotta considerata dalla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole: pertanto, l’art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria", non opera retroattivamente: tuttavia, poiché la norma fa riferimento non alle condotte ma alla "potestas puniendi" della pubblica autorità, risultano rimosse le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo l’entrata i vigore della nuova legge ed è a tale momento, coincidente con la comunicazione dell’ordinanza ingiunzione, che deve farsi riferimento per risolvere il problema dell’ambito temporale di applicabilità della nuova normativa.
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