Lavoratori stranieri e contratto a termine

 

Con sentenza n. 9407 dell’11 luglio 2001, la Cassazione ha sostenuto che la normativa sui contratti a termine non può trovare ostacolo nel fatto che sulla conclusione del rapporto possa incidere un provvedimento dell’autorità amministrativa (es. Questura) con il quale sia stata, a priori, fissata la scadenza del permesso di soggiorno. La Suprema Corte ha argomentato tale indirizzo sostenendo che il principio di parità di trattamento e di diritti con i cittadini italiani non può essere precarizzato. Il requisito del termine con atto scritto non può, quindi, essere surrogato dall’atto dell’autorità amministrativa: da ciò ne consegue che non è legittima la tesi secondo cui alla scadenza del permesso il rapporto si conclude automaticamente per impossibilità sopravvenuta della prestazione. E’ pur vero che è vietata l’occupazione del lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno e della autorizzazione al lavoro in corso di validità, ma da ciò la Corte non fa discendere automaticamente la risoluzione del rapporto, in quanto l’atto amministrativo può essere rinnovato. La Cassazione fa, poi, una distinzione giuridica affermando che la cessazione della validità del permesso non comporta la risoluzione del rapporto ma soltanto una sospensione da ogni effetto giuridico ed economico e può costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.

 

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