Lavoro straordinario degli autotrasportatori
Con sentenza n. 16098 del 20 dicembre 2001, la Cassazione ha affermato che in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e, quindi, dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono fornire da soli piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né dell’effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori.
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