Rinuncia allo straordinario del socio lavoratore
Con sentenza n. 4822 del 7 marzo 2005, la Cassazione ha affermato che ai fini della rinuncia del socio lavoratore a cancellare il compenso per lavoro straordinario, finalizzato al ripiano del bilancio societario, occorre che lo stesso abbia preventivamente dato il proprio consenso, non essendo sufficiente la sola presenza all’assemblea che ha deliberato. Quest’ultima non ha alcun potere di disporre in maniera del tutto unilaterale del diritto e, quindi, la delibera è affetta da nullità ex art. 2379 c.c., in quanto inidonea ad estinguere il credito del socio. La nullità è rilevabile dal giudice “ex officio”, ai sensi dell’art. 1421 c.c. .
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