Trattamento di fine rapporto: termini di pagamento

 

Con sentenza n. 1040 del 28 gennaio 2002, la Cassazione ha affrontato il problema del momento del pagamento delle competenze di fine rapporto stabilendo che: a) il trattamento di fine rapporto va corrisposto all’atto della cessazione del contratto; b) le rivalutazioni correlate all’accantonamento del TFR vanno corrisposte al momento in cui l’ISTAT rende noti (alla metà di ogni mese) gli indici di aumento dei prezzi al consumo; c) il ritardato pagamento delle competenze di fine rapporto abilita il lavoratore a chiedere gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 cpc; d) i contratti collettivi possono prevedere dilazioni per il pagamento del TFR, collegate all’acquisizione dei dati ISTAT (Nel caso di specie, il TFR era stato pagato con 45 giorni di ritardo rispetto alla data di cessazione del rapporto).

 

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