Cessazione del rapporto e indennità per agenti e rappresentanti

 

Con sentenza n. 11189 del 29 luglio 2002, la Cassazione ha affermato che la disciplina legale dell’indennità dovuta all’agente, a norma dell’art. 1751 c.c. (nel testo introdotto dal D. L.vo n. 303/1991 e dal D. L.vo n. 65/1999 per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia), riferimento al criterio dell’equità ( che prevede anche l’esame di tutte l circostanze del caso)  non solo per determinare quando l’indennità deve essere erogata, ma anche per la determinazione dell’indennità stessa, e, di conseguenza, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che il criterio stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto più favorevole all’agente, restando irrilevante una valutazione "ex ante" della maggior convenienza  della regolamentazione patrizia rispetto a quella legale.

 

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