Trattamento di fine rapporto: mancato pagamento per insolvenza del datore

 

Con sentenza n. 1136 del 29 gennaio 2002, la Cassazione ha stabilito che il lavoratore per poter ottenere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/1992, il pagamento del TFR (entro 60 giorni dall’istanza) dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, deve provare sia la cessazione del rapporto, che l’inadempimento del datore che, infine, lo stato di insolvenza dimostrabile attraverso la c.d. “presunzione legale” (apertura del fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo). Se, invece non è possibile applicare la legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva prevista dall’art. 1 del R.D. n.267/1942, il lavoratore deve, altresì, fornire la prova che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l’esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.

 

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