Indennità di buonuscita: cumulo tra interessi e rivalutazione

 

Con sentenza n. 13025 del 23 ottobre 2001, la Cassazione ha fornito la propria interpretazione sull’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 che vieta il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria. La Corte ha affermato che è necessario porre attenzione alla natura ed all’oggetto della prestazione, attesochè la disposizione sopra citata fu emanata per ridurre gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1991 che aveva equiparato i crediti previdenziali a quelli retributivi ai fini delle conseguenza del ritardo nell’adempimento. Il riferimento alle “prestazioni dovute” secondo la Cassazione deve essere limitato alle sole prestazioni di carattere previdenziale cui è tenuto l’ente debitore ( nel caso di specie l’Opafs, Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato), senza che possa darsi rilievo alla qualità di quest’ultimo di “ente gestore di forme di previdenza obbligatoria”. Conseguentemente, con riferimento all’indennità di buonuscita che ha natura retributiva e non previdenziale, si deve escludere l’applicabilità di detto divieto.

 

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