Trattamento di fine rapporto:fondo di garanzia
Con sentenza n. 14091 del 13 novembre 2001, la Cassazione ha ricordato come il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS configura una ipotesi di accollo "ex lege". Da ciò discendono alcune conseguenze: 1. inoppunibilità all'INPS della rinuncia alla prescrizione compiuta dal datore di lavoro; 2. obbligo da parte del Fondo di corrispondere oltre al capitale, anche gli interessi e la rivalutazione; 3. riconoscimento di identico privilegio ai lavoratori ed all'INPS nei confronti del datore di lavoro, senza alcuna graduazione od ordine di precedenza, ai sensi dell'art. 2751 bis C.C.; 4. natura di capitale del credito come forma di risparmio forzoso e la inconfigurabilità della sua natura previdenziale.
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