Trattamento di fine rapporto: termine di pagamento

 

Con sentenza n. 4222 del 25 marzo 2002, la Cassazione ha stabilito che il pagamento del TFR alla data di cessazione del rapporto č condizionato dal fatto che il datore sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo. Da ciņ ne consegue che il TFR produce interessi e rivalutazione su tutto ciņ che puņ essere determinato ed esigibile. In caso contrario, produce gli accessori dal giorno in cui il credito puņ esser liquidato nel suo ammontare integrale, anche se ciņ si realizza, per la successiva acquisita conoscenza di tutti gli elementi di calcolo, dopo la cessazione del rapporto. Conseguentemente, osserva la Corte, che il termine inderogabile per il pagamento del TFR č il momento in cui puņ esser liquidato nel suo ammontare integrale e, quindi, il momento della cessazione del rapporto di lavoro se in tale momento il TFR č determinabile.

 

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