TFR: legittimità della cessazione a garanzia del finanziamento

 

Con sentenza n. 4930 del 1° aprile 2003, la Cassazione ha affermato che il lavoratore che abbia ceduto, a garanzia di un finanziamento ricevuto, il proprio futuro credito per trattamento di fine rapporto, non commette frode alla legge, consistente nella violazione del patto compromissorio relativo al credito suddetto, essendo estensibile in via analogica, oltre le alienazioni dei diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegni anche di crediti, la disciplina di cui all’art. 2744 c.c. costituente norma di carattere eccezionale.

 

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