Cessazione del rapporto di lavoro: quietanza a saldo
Con sentenza n. 9407 dell’11 luglio 2001, la Cassazione ha ribadito che la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme scaturenti da un rapporto di lavoro cessato deve esser considerata una normale quietanza a saldo, tutte le volte in cui la stessa presenti caratteristiche di assoluta genericità. Si può parlare di rinuncia o transazione soltanto nelle ipotesi in cui si accerti una piena consapevolezza del lavoratore in ordine alla sua volontà di privarsi di diritti specifici, determinati o determinabili.
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