Trasferimento di sede e legge n. 104/1992
Con sentenza n. 23526 del 2 novembre 2006, la Cassazione ha affermato che nel caso in cui un lavoratore pubblico con una situazione familiare già esistente che dà diritto ai permessi “ex lege” n. 104/1992, accetti un posto di lavoro fuori dalla propria sede e, di conseguenza, venga lì trasferito, non può rivendicare, in via prioritaria, il trasferimento nella vecchia sede per assistere il familiare handicappato.
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