Prescrizione dell’organo di vigilanza ed omessa comunicazione di adempimento
 

 

Con sentenza n. 12483 del 20 marzo 2009, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che in presenza di una prescrizione ex art. 20 del D.L.vo n. 758/1994, l’organo di vigilanza è tenuto a verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza, se la violazione sia stata eliminata, senza che spetti al contravventore comunicare l’avvenuto adempimento della prescrizione, e senza che alla mancanza di tale comunicazione consegua la perdita del diritto ad ottenere l’estinzione del reato in via amministrativa, né tale onere di comunicazione può costituire l’oggetto di una delle prescrizioni che l’organo di vigilanza è legittimato ad impartire.

 

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