Accertamenti degli ispettori degli istituti previdenziali


Con sentenza n. 15161 del 19 luglio 2005, la Cassazione ha affermato che le circostanze apprese dagli ispettori previdenziali nel corso delle indagini e riportale sui verbali pur non facendo piena prova fino a querela di falso presentano un’attendibilità che può essere infirmata soltanto da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita all’ispettore del rapporto e possono essere acquisiti dal giudice ex art. 421 c.p.c. .

 

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