Accertamenti degli ispettori degli istituti previdenziali
Con sentenza n. 15161 del 19 luglio 2005, la Cassazione ha
affermato che le circostanze apprese dagli ispettori previdenziali nel corso
delle indagini e riportale sui verbali pur non facendo piena prova fino a
querela di falso presentano un’attendibilità che può essere infirmata soltanto
da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni
elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati verbali che
costituiscono la fonte della conoscenza riferita all’ispettore del rapporto e
possono essere acquisiti dal giudice ex art. 421 c.p.c. .
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