Atti giudiziari - non prova la consegna l'avviso di ricevimento del servizio postale privato
Con sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che le notifiche avvenute per mezzo di servizi postali privati, a differenza del servizio postale fornito da Poste Italiane, non godono di alcuna omologazione rispetto a quelle effettuate tramite ufficiale giudiziario e dunque non sono idonee a determinare i termini per le impugnazioni.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza
5 novembre 2013 – 30 gennaio 2014, n. 2035
Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi
Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha
proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto
emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale
di Locri ha accolto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della
società Profilserre a r.l. proposta da Equitalia ETR s.p.a..
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente
contesta, sotto diversi profili,il rigetto della eccezione di inammissibilità
dell'opposizione per tardività. Deduce che l'atto oggetto di opposizione
relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento era
stato comunicato ex art. 97 l.f. dal cancelliere tramite un servizio di posta
privata ad Equitalia in data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione
dell'avviso di ricevimento, mentre l'opposizione era stata depositata in
cancelleria il 22.7.11.
Sostiene in particolare il ricorrente che doveva
ritenersi che la comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata
fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva
ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna dell'incaricato
postale sottoscritto da Equitalia.
A sostegno della propria tesi deduce che,la
comunicazione ai sensi dell'art. 97 l.f. può essere data a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il
creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione e, che l'art. 4 del
decreto legislativo n. 261 del 1999,come modificato dal decreto legislativo n.
58 del 2011 con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in via
esclusiva al fornitore del servizio postale universale, e, cioè,alla Poste
italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni,che riguarda
le notifiche da parte dell'Ufficiale giudiziario che si avvale del servizio
postale, ma non anche quelle effettuate direttamente dal cancelliere a mezzo
posta per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente
appaiono infondati.
Invero, nel caso di specie non rileva la questione se
il cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o meno.
Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della
decorrenza del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come
facente fede l'attestazione della data di consegna da parte dell'incaricato di
posta privata.
Tale ipotesi è da escludere.
Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già
avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio
riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso
di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove
consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata
con avviso di ricevimento quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi
dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono
della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di
notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.
(Cass. 17723/06 – Cass. 13812/07).
Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le
notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale
servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti
dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a
querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di
consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le
impugnazioni.
A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte
che, in tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui
all'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza
impugnata, la quale, nell'ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo
del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di
spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il
destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte
dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data,
trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura
eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi
dell'Agenzia delle Entrate) (Cass. 25753/07).
Ciò sta a significare che l'attestazione fidefacente
dell'ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel
caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente
pubblico.
Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa
essere idonea ai fini in esame l'attestazione di un semplice privato. Deve
conclusivamente affermarsi che,non essendovi prova circa l'effettiva data di
consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato
passivo del fallimento della Profilserre srl, l'opposizione avverso il detto
atto deve ritenersi tempestiva.
Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le
spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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