Omessa fornitura di documenti richiesti da un ispettore del lavoro
 

Con sentenza n. 2337 del 25 gennaio 2011, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato previsto dall’art. 4 della legge n. 628/1961 Omessa fornitura di notizie, legalmente richieste, all’Ispettorato del Lavoro) non è necessario che la richiesta sia notificata nelle forme di cui agli artt. 157 e ss. cpp, essendo sufficiente che sia spedita attraverso una lettera raccomandata ricevuta dal destinatario.

 

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