La notifica si da per effettuata anche se non consegnata nelle mani del destinatario
 

Con sentenza n. 26178 del 6 dicembre 2011, la I Sezione Penale della Cassazione ha confermato la validità della notifica effettuata presso l’indirizzo del destinatario anche se consegnata a persona della quale non si conosce il ruolo e che ha firmato in modo illeggibile.

Secondo i giudici della Suprema Corte: "nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2. della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".

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