Truffa in danno all’INPS e falsità in denuncia
Con sentenza n. 26744 del 26 giugno 2013, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che l’attestazione di una falsa comunicazione all’INPS costituisce di per se stessa il reato di cui all’art. 37 della legge n. 689/1981 e non il più grave reato di truffa per il quale occorre l’artificio od il raggiro tale da indurre in errore l’Ente previdenziale.
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