Prescrizione obbligatoria ex art. 15 D.L.vo n. 124/2004 e azione penale
 

Con sentenza n. 26758 del 12 luglio 2010 la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che l’omessa prescrizione di regolarizzazione da parte dell’ispettore del lavoro ai trasgressori come previsto dall’art. 20, comma 1, del D.L.vo n. 758/1994, applicabile ex art. 15 del D.L.vo n. 124/2004 alle violazioni di carattere penale alle leggi in materia di lavoro e sicurezza sociale, non costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. La decisione ha sottolineato alcuni punti che possono così sintetizzarsi:


a) la prescrizione obbligatoria “può” e non necessariamente “deve” essere impartita dall’organo di vigilanza che, peraltro, può non impartirne alcuna, perché non c’è, ad esempio, nulla da regolarizzare o perché la regolarizzazione c’è già stata ed è ritenuta congrua;
b) la sospensione del processo penale ex art. 23 del D.L.vo n. 758/1994, a seguito dell’emissione della prescrizione, non è “sine die” ma è soggetta ad un limite temporale massimo ed è finalizzata a far sì che il trasgressore si conformi alla disposizione violata;
c) il trasgressore non ha alcun “diritto” a ricevere la prescrizione di regolarizzazione con l’assegnazione del termine per ottemperare: egli è tenuto a rispettare le norme anche se alla prescrizione legislativa non si è aggiunta quella dell’organo di vigilanza. Egli la deve rispettare adottando le misure specifiche. Nel caso in cui abbia adottato misure equiparabili a quelle che l’organo ispettivo avrebbe dovuto impartirgli, può chiedere al giudice di essere ammesso a pagare in misura ridotta attraverso l’oblazione: tale beneficio non è precluso dall’assenza della prescrizione (in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 24, comma 3, del D.L.vo n. 758/1994.

 

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