Omessa fornitura di documenti richiesti dall’ispettore del lavoro

 

Con sentenza n. 6644 del 20 febbraio 2012, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che sussiste il reato ex art. 4 della legge n. 628/1961 e non la violazione dell’art. 11 del DPR n. 520/1955, il datore di lavoro che non risponda alla richiesta di documenti da parte dell’ispettore del lavoro, comprovanti l’avvenuto pagamento delle differenze contributive sulle competenze contrattuali. 

 

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