Direzione Provinciale del Lavoro di Modena |
LA
REGOLARIZZAZIONE IN PILLOLE
(Ovvero
le risposte alle domande più frequenti)
1
- Qual è la norma di legge che prevede la regolarizzazione delle
colf e delle badanti?
2
- Quando possono essere presentate le dichiarazioni?
5
- Chi può essere regolarizzato?
6
- Chi non può essere regolarizzato?
7
- Quando deve essere iniziato il rapporto di lavoro irregolare?
8
- Quanto costa al datore di lavoro effettuare la dichiarazione
di emersione del personale domestico?
9
- E quanto costerà continuare ad occupare lo straniero
domestico in regola?
10 - Cosa avverrà
dopo la presentazione della dichiarazione?
11 - Come presentarsi
in Prefettura?
12 - Se il datore di
lavoro è impossibilitato a presentarsi per motivi di salute?
14 - Se lo
stesso lavoratore è occupato part-time presso più datori di lavoro?
15 - Se il
lavoratore ha già un permesso di soggiorno turistico?
16 - Quale cognome va
indicato nella regolarizzazione?
17 - Come si
calcolano le ferie delle colf e delle badanti?
18 - E’
necessario un limite di reddito minimo per il datore di lavoro che regolarizza
la colf?
19 - Come si
determina il costo del biglietto di ritorno?
20 - Quando si
trasferisce il costo del biglietto su un nuovo datore?
21 - E’ possibile
la regolarizzazione di una baby sitter minorenne (età tra i 15 e i 18 anni)?
22 - Cos’è il
contratto di soggiorno?
23 – L’alloggio
può essere fornito da una persona diversa dal datore di lavoro?
24
– Quali sanzioni per chi non
emerge?
25 - Quale
medico deve certificare la patologia o handicap?
26 – Quale è il regime fiscale
riservato al reddito di lavoro dipendente della colf?
27 - Chi
deve presentare all’Ufficio
postale la dichiarazione di emersione?
28 - Come si deve comportare un datore
di lavoro per i contributi antecedenti il 10-06-2002?
29 - Cosa succede in caso di decesso
del datore di lavoro dopo la stipula del contratto di soggiorno?
30 – Da chi, nell’ambito familiare,
può essere richiesta la regolarizzazione della colf?
31 – Gli oneri assicurativi sono
deducibili?
32 – Il datore di lavoro domestico
può usufruire del credito d’imposta?
33 – Cosa succede se il lavoratore
si dimette?
34 – Cosa succede se nel periodo
compreso tra la domanda di regolarizzazione e la stipula del contratto di
soggiorno accade un evento
imprevisto?
35 – Cosa deve fare un datore di
lavoro domestico per l’iscrizione della colf
o della badante all’INAIL?
36 – Come va calcolato il
trattamento di fine rapporto del personale domestico?
37 - Quando spettano
il vitto e l’alloggio?
46 – Quali sono gli effetti positivi della
legalizzazione sotto l’aspetto sanzionatorio?
51 – Cosa succede al lavoratore clandestino
fino al termine della procedura di legalizzazione?
53 – Il datore di lavoro che garantisce
l’alloggio ha un diritto di rivalsa?
55
– Quale cognome va riportato sul contratto di
soggiorno?
71 – Quale è l’orario massimo contrattuale
dei collaboratori domestici?
74 – Cosa si intende per documento
“valido per l’espatrio” come si legge dal modello di legalizzazione?
83 – E’ regolarizzabile lo straniero ultra
sessantacinquenne?
87 – Da chi è predisposto il contratto di
soggiorno?
89 - Quando deve essere apposta la firma, con
l’indicazione del luogo e della data?
90 – Quante
fotocopie del contratto di soggiorno
vanno sottoscritte?
92 – Qualora il contratto di soggiorno
non
venga
stipulato per uno dei motivi ostativi previsti (es. lavoratore denunciato per un
reato previsto ex artt. 380 e 381 cpp), il datore di lavoro ha diritto alla
restituzione dei contributi versati?
108 - Il lavoratore regolarizzato deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
117 - Cosa avviene del figlio minore che è al seguito di un lavoratore che viene regolarizzato?
16 - Quale cognome va
indicato nella regolarizzazione?
19 - Come si
determina il costo del biglietto di ritorno?
20 - Quando si
trasferisce il costo del biglietto su un nuovo datore?
22 - Cos’è il
contratto di soggiorno?
23 – L’alloggio
può essere fornito da una persona diversa dal datore di lavoro?
24
– Quali sanzioni per chi non
emerge?
38 – Quale è la normativa di
riferimento per la legalizzazione dei lavoratori extraCEE delle imprese?
39 – Entro quando è possibile presentare
l’istanza di regolarizzazione?
40 – Dove va presentata e da chi la dichiarazione
di emersione?
41 – Cosa deve contenere la
dichiarazione?
42 – Cosa significa la prestazione di garanzia
per il ritorno in patria del lavoratore?
43 – Da quando il lavoratore da regolarizzare
deve essere in forza?
45 – Chi deve presentare l’istanza di
legalizzazione all’ufficio postale?
46 – Quali sono gli effetti positivi della
legalizzazione sotto l’aspetto sanzionatorio?
47 – Quale sarà la durata del contratto di
lavoro?
48 – Quanto costa la regolarizzazione del
lavoratore extracee dipendente da un’impresa?
50 – Quali lavoratori extra comunitari non
possono essere regolarizzati?
51 – Cosa succede al lavoratore clandestino
fino al termine della procedura di legalizzazione?
53 – Il datore di lavoro che garantisce
l’alloggio ha un diritto di rivalsa?
55
– Quale cognome va riportato sul contratto di
soggiorno?
54
– Chi si deve presentare alla stipula del
contratto di soggiorno?
57
– C’è un reddito minimo che va assicurato al
lavoratore regolarizzato?
58 – E’ possibile una
regolarizzazione a tempo parziale con più datori di lavoro?
59 – E’ possibile
regolarizzare un lavoratore extra comunitario minorenne?
60
– E’ possibile regolarizzare un lavoratore studente?
61
- Il lavoratore legalizzato entra nel computo previsto da
leggi o contratti collettivi?
62
– E’ possibile usufruire del credito d’imposta
previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000?
63
– Può un lavoratore extra comunitario essere
regolarizzato con un contratto a contenuto formativo?
64
– E’ possibile inserire il patto di prova?
66 - La legalizzazione riguarda anche
rapporti di natura associativa?
67 - Quando scatta per il datore di lavoro
l’obbligo della denuncia nominativa all’INAIL?
68 – Cosa rischia chi presenta una falsa
dichiarazione di emersione?
69 – E’ legalizzabile un lavoratore che ha
chiesto asilo politico, per altro non ancora concesso?
70 – Può essere legalizzato un lavoratore che,
presente in Italia regolarmente con contratto di lavoro stagionale o a termine,
non è tornato nel proprio paese e ha continuato a lavorare oltre la scadenza
(anche intervenuta nel periodo 10 giugno 2002 – 10 settembre 2002) con lo stesso datore di lavoro?
74 – Cosa si intende per documento
“valido per l’espatrio” come si legge dal modello di legalizzazione?
76 – Può usufruire della legalizzazione un
lavoratore autonomo?
78 – Cosa succede se la richiesta di
regolarizzazione non viene accettata?
83 – E’ regolarizzabile lo straniero ultra
sessantacinquenne?
87 – Da chi è predisposto il contratto di
soggiorno?
89 - Quando deve essere apposta la firma, con
l’indicazione del luogo e della data?
90 – Quante fotocopia del contratto di soggiorno
vanno sottoscritte?
98 - Quale
data di assunzione devo indicare sul libro matricola?
99 - Il
contratto di soggiorno assorbe la lettera di assunzione?
102
– E’ possibile la regolarizzazione nelle imprese che non
hanno dipendenti?
103
– Può
una società di lavoro interinale regolarizzare un lavoratore
extracomunitario?
106 - E' possibile la regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario come lavorante a domicilio?
108 - Il lavoratore regolarizzato deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
111 - Un datore di lavoro che in passato è stato sanzionato per aver occupato lavoratori privi del permesso di soggiorno, può regolarizzare un extracomunitario?
117 - Cosa avviene del figlio minore che è al seguito di un lavoratore che viene regolarizzato?
1 -
Si tratta dell’art. 33 della Legge 30.07.2002 n. 189, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 26.08.2002, n. 199, supplemento ordinario n. 173L.
2
- Dal 10 settembre all’ 11 novembre 2002.
3
- Presso tutti gli uffici postali, compilando l’apposito modulo e facendo
un’unica fila per presentare la dichiarazione, versare il contributo
forfettario e ricevere la cedola postale comprovante l’avvenuta presentazione
della dichiarazione.
4
- Sono in distribuzione presso gli uffici postali e sono di due tipi: un modulo
rosso in busta bianca, per le famiglie interessate a regolarizzare colf e
badanti, un modulo azzurro in una busta dello stesso colore per le aziende.
5
- La legge consente a ciascuna famiglia un/a domestico/a (COLF) o anche più di
una badante per assistere un familiare non autosufficiente (la certificazione
della patologia o handicap deve essere allegata all’istanza).
Il Governo ha esteso la legalizzazione a tutti i lavoratori clandestini occupati nelle imprese nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto legge n. 195/2002 (periodo 10 giugno – 10 settembre 2002 continuativo così come previsto dalla Circ. n.14/2002 del Ministero dell’Interno e dalla Circ. n. 50/2002 del Ministero del Lavoro), ora convertito nella legge n.222/2002.
6
- La risposta si trova al comma 7 dell'art. 33 della legge n. 189/2002, come
risulta modificato dall'art. 9-quinquies della legge di conversione n. 222/2002 relativa al
DL 195/2002. Essi sono:
1.
i destinatari di un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento
in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi ai punti 2 e 3, non può essere in ogni caso
disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto
a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo di
Forza Pubblica e si trovi nelle condizioni di cui all'art.13, comma 13, del T.U.
n. 286/1998.
2.
coloro
che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato o dell’Unione Europea;
3. coloro che risultino denunciati per un reato previsto dagli artt. 380 e 381 cpp (arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza), salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del c.p.p.
Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio in base ai flussi migratori per il 2003 saranno decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione.
7
– La circolare n. 14/2002 del Ministero dell’Interno e quella n. 50/2002 del
Ministero del Lavoro hanno chiarito che il rapporto di lavoro deve essere stato
instaurato almeno dal 10 giugno 2002 e tuttora in essere.
8
- € 330 (290+40 di spese postali) per la regolarizzazione di colf e badanti da
parte delle famiglie, mentre per le aziende, il decreto legge n. 185/2002 ha
stabilito che esso è di € 800 (700+100 di spese postali).
9
- Per la misura delle retribuzioni e dei contributi nel settore domestico e
negli altri settori, si veda la home
page di questo sito.
10
- E’ importante conservare due fotocopie della documentazione presentata e
della cedola postale comprovante l’avvenuta presentazione della dichiarazione,
una copia per il datore di lavoro ed una per il lavoratore straniero. Entrambi
saranno poi convocati in Prefettura per stipulare il contratto di soggiorno e
ricevere contestualmente il permesso di soggiorno.
11
- Muniti di un valido documento di riconoscimento, quattro foto del lavoratore
ed una marca da bollo (€ 10.33) per il rilascio del permesso di soggiorno.
12
– La circolare n. 50/2002 del Ministero del Lavoro ha chiarito che la firma
sul contratto può avvenire secondo le regole comuni. nel caso in cui il datore
di lavoro fosse impossibilitato a presentarsi personalmente (es. perché
gravemente ammalato) è sufficiente una procura su carta semplice non
autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa
fotocopia.
Il
contratto può essere stipulato che per assistere
il familiare non autosufficiente, anche se non convivente ed anche se
lo straniero alloggerà presso l’assistito e non presso il datore di lavoro.
13
- Un orario ridotto non impedisce la regolarizzazione purché, nel caso di colf
e badanti, sia assicurata comunque una retribuzione mensile almeno pari a 439
euro.
14
- La retribuzione percepita da ciascuno si somma ai fini del raggiungimento del
limite minimo di 439 euro mensili. In tal caso occorre riempire l’apposita
casella che segnala la presenza di più datori di lavoro e possibilmente
presentare assieme la dichiarazione
15
- Se è in possesso di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento
di un’attività lavorativa, lo straniero è stato occupato irregolarmente e
perciò potrà essere regolarizzato come qualsiasi clandestino.
16
– Quello che risulta dal passaporto o dal documento valido per l’espatrio.
17
– Occorre far riferimento al CCNL che prevede 26 giorni per i lavoratori
domestici. Ciò vale (pro-quota) anche per tutti i datori di lavoro con i quali
il rapporto presenta una struttura oraria parziale.
18
– L’art. 33 della legge n. 189/2002 non prevede alcun limite di reddito.
19
– Al momento non è possibile dire alcunché (treno, aereo, pullman, ecc)
occorrerà attendere chiarimenti amministrativi per conoscere l’importo.
Ovviamente il mezzo di trasporto sarà correlato alla distanza dal paese di
origine.
20
– Ciò avviene allorché il lavoratore straniero venga assunto da altro datore
di lavoro.
21
– Ciò è possibile soltanto se la stessa ha assolto, come tutti i lavoratori
italiani, l’obbligo scolastico (D.L.vo n. 345/1999). Esso si intende assolto
se si è frequentato per almeno 9 anni la scuola dell’obbligo (legge n. 9/1999
e D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 323/1999).
22
- Stipulando il contratto di soggiorno il datore di lavoro garantisce al
lavoratore, oltre al lavoro, la disponibilità di un alloggio adeguato e le
spese di rientro in Patria. Ogni successiva variazione del rapporto di lavoro
deve essere comunicata in Prefettura, per evitare la sanzione amministrativa da
500 a 2.500 euro
23
- Si, il modello di dichiarazione prevede di specificare la persona presso cui
lo straniero alloggerà, che pertanto può anche non essere il datore di lavoro.
Quest’ultimo, a garanzia delle proprie ragioni, è opportuno che si procuri un
accordo scritto con quest’altra persona, anche di comodato gratuito, che gli
assicuri effettivamente la disponibilità, in tutto o in parte,
dell’abitazione messa a disposizione dello straniero.
24
- Con l’entrata in vigore della legge n. 189/2002 le pene vengono inasprite:
arresto da tre mesi ad un anno e ammenda di 5.000 euro per ogni clandestino
occupato senza permesso di soggiorno.
25
- Badanti: la legge chiede semplicemente di allegare la certificazione medica
attestante la patologia o l’handicap del familiare bisognoso di assistenza,
senza porre limiti, per cui qualsiasi certificato medico deve ritenersi
sufficiente, anche quello del medico di base.
26
– Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta e non è perciò
tenuto ad operare alcuna ritenuta d’acconto sulla retribuzione corrisposta.
27
- Secondo la circolare n. 14 del 9 settembre 2002 del Ministero dell’Interno,
“poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi
all’ufficio postale per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire
apposita delega da presentare, da parte del
delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante”.
28 - L’art. 33 della legge n. 189/2002 prevede che il datore di lavoro versi anche i contributi previdenziali e gli interessi per il tardivo versamento, nell’ipotesi che il rapporto sia iniziato prima di tale data. Con DM 26 agosto 2002 è stato stabilito che i contributi arretrati vanno pagati in un'unica soluzione. In alternativa, il datore di lavoro può chiedere all'INPS di:
a) versare in 24 rate mensili al tasso di interesse del 3% annuo;
b) versare in 36 rate mensili; in questo caso dal 25° mese al 3% si aggiunge un 6,25% a titolo di dilazione, per un totale di 9,25%.
29 - Il rapporto di lavoro si risolve ed il lavoratore che non trovi subito una nuova occupazione può iscriversi nelle liste del collocamento fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Sul punto, tuttavia, si attendono precise indicazioni ministeriali
30
- L’art. 33 non pone limiti al riguardo: quindi essa può essere richiesta dal
capofamiglia o da qualsiasi altro componente, purchè lo stesso abbia i
requisiti soggettivi richiesti (età, ecc.).
31
- I datori di lavoro domestici possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi i
contributi previdenziali ed assistenziali fino all’importo annuale massimo di
euro 1549,37.
32
- L’art. 7 della legge n. 388/2000 prevede anche per i datori di lavoro
domestici il bonus fiscale, sotto forma di credito d’imposta, per le
assunzioni ad incremento dell’organico, in via generale, previste per tutti i
datori di lavoro, effettuate fino al 31 dicembre 2003. Esso è pari a euro
413,16 mensili nel centro nord e ad
euro 619,74 mensili nel Mezzogiorno. Va tuttavia ricordato che, per effetto del
decreto interministeriale 1/08/02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
6/08/02, non c’è più disponibilità di fondi per l’anno 2002.
33
- Il datore di lavoro deve comunicare alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo - la cessazione del rapporto ed il
lavoratore, qualora non abbia una nuova occupazione, può iscriversi nelle liste
del collocamento fino alla scadenza del permesso di soggiorno e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi al termine dei quali, se disoccupato, deve
lasciare l’Italia, utilizzando il
biglietto del suo ultimo datore di lavoro. Analoga comunicazione di cessazione
del rapporto va inviata all’INPS.
34
- E’ questo, ad esempio, il caso
del decesso del datore di lavoro. Qui occorrerà attendere un preciso
orientamento amministrativo: si potrebbe, infatti, pensare, che il lavoratore
abbia, comunque, diritto ad essere regolarizzato (ha, infatti, prestato la
propria attività nel periodo considerato – 10 giugno 2002 10 settembre 2002)
e ad ottenere il permesso di soggiorno. Ovviamente, se non trova un altro datore
di lavoro, ha diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento per un periodo
non inferiore a sei mesi, al termine dei quali, se ancora disoccupato, deve
lasciare l’Italia.
35
- La circolare INAIL n. 58/2002 prevede che il datore di lavoro domestico
presenti la denuncia di assunzione entro le 24 ore successive alla stipula del
contratto di soggiorno.
36
- Non vi sono differenze con gli altri settori per cui vale la legge n.
297/1982. Il computo va effettuato calcolando ed accantonando per ogni anno di
lavoro una quota pari alla retribuzione complessiva dell’anno, divisa per
13,5. Ogni anno tale quota è rivalutata con una percentuale dell’1,5%, oltre
allo 0,75% dell’indice Istat riferito all’aumento del costo della vita.
37
- Il vitto e l’alloggio (determinati da una commissione nazionale che ha sede
presso il Ministero del Lavoro) spettano se l’orario di lavoro è superiore a
sei ore giornaliere. L’indennità sostitutiva minima stabilita dalla suddetta
commissione è pari ad euro 1, 431 per la colazione ed il pranzo, ad euro 1,431
per la cena, ad euro 1,231 per l’alloggio.
38 -E’ il decreto legge n. 195 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002, convertito con modificazioni, in via definitiva, il giorno 9 ottobre 2002, nella legge n.222/2002.
39 - La legge di conversione n. 222/2002 del DL 195/2002, approvata in via definitiva dalla Camera il giorno 9 ottobre 2002, ha stabilito che il termine ultimo per la sanatoria è fissato all'11 novembre 2002.
40
- La dichiarazione va presentata alla Prefettura -Ufficio Territoriale del
Governo- competente per territorio, attraverso l’invio, tramite ufficio
postale, della c.d. “busta azzurra” ove si trova un kit da compilare.
41
- A pena di inammissibilità ( art. 1, comma 2) deve contenere:
1.
dati identificativi
dell’imprenditore o della società o del legale rappresentante;
2.
indicazione delle generalità e
della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la
dichiarazione;
3.
indicazione della tipologia e
delle modalità d’impiego;
4.
indicazione della retribuzione
convenuta , in misura non inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento;
A
i fini della ricevibilità (art. 1, comma 3) debbono essere allegati:
1.
copia della dichiarazione di
impegno a stipulare nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato;
2.
attestato di pagamento di un
contributo forfettario pari ad euro 700 per ciascun lavoratore.
42
- Il datore di lavoro è tenuto a prestare idonea garanzia circa il pagamento
delle spese di viaggio qualora il lavoratore intenda tornare definitivamente nel
proprio Paese. Occorrerà, tuttavia, attendere chiarimenti amministrativi circa
l’espletamento e le modalità di tale obbligo.
43
- La circolare n. 14/2002 del Ministero dell’Interno, interpretando l’art.
33 della legge n. 189/2002 e il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 ora
definitivamente convertito nella legge n.222/2002, ha
chiarito che il rapporto di lavoro deve essere tuttora in corso e deve essere
iniziato almeno a partire dal 10 giugno 2002.
44 - Si tratta di un caso sul quale sono indifferibili chiarimenti da parte dell’Amministrazione Centrale. Tuttavia, si potrebbe, a ragione, sostenere che se l’ingresso in Italia e la relativa richiesta di regolarizzazione è antecedente il 10 giugno 2002 ciò sia possibile.
45
- La circolare n. 14/2002 del Ministero dell’Interno ha affermato che “
poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi
all’ufficio postale per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire
apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento
di riconoscimento del delegante”.
46
- L’art. 1, comma 6, del D.L. n. 195/2002, così come risulta modificato nella
legge di conversione n. 222/2002, afferma che non sono punibili i datori di lavoro per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e
di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per
gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione compiute prima del 10 settembre 2002.
47
- Il D.L. n. 195/2002 ( art. 1, comma 3),convertito nella legge n.222/2002, prevede che il datore di lavoro si
impegni a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
oppure a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. Va ricordato, per
inciso, che la normativa sui contratti a termine è ora regolata dal D.L.vo n.
368/2001 e che le motivazioni sono ora riconducibili ad esigenze di carattere
tecnico, organizzativo e produttivo dell’azienda o ad esigenze di sostituzione
di personale avente diritto alla conservazione del posto. Per ulteriori
chiarimenti si rimanda alla circolare n. 42 dell’1 agosto 2002 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
48
- Il costo globale è pari ad euro 800 (700 per regolarizzazione contributiva
del periodo 10 giugno 2002 – 10 settembre 2002 - e 100 di spese postali).
49
- L’art. 1, comma 7, del D.L. n. 195/2002,convertito nella legge n.222/2002, prevede che il Ministro del Lavoro
con proprio decreto (non ancora promulgato), determini le modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti i periodi denunciati prima del 10 giugno 2002.
50
- La risposta si trova al comma 7 dell'art. 33 della legge n. 189/2002, come
risulta modificato dall'art. 9-quinquies della legge di conversione n. 222/2002 relativa al
DL 195/2002. Essi sono:
1.
i destinatari di un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento
in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi ai punti 2 e 3, non può essere in ogni caso
disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto
a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo di
Forza Pubblica e si trovi nelle condizioni di cui all'art.13, comma 13, del T.U.
n. 286/1998.
2.
coloro che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato o dell’Unione Europea;
3. coloro che risultino denunciati per un reato previsto dagli artt. 380 e 381 cpp (arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza), salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del c.p.p.
Le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio in base ai flussi migratori per il 2003 saranno decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione.
51
- L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 195/2002, convertito nella legge n.222/2002, prevede che fino alla fine della
procedura di legalizzazione il lavoratore non possa essere allontanato dal
territorio nazionale, fatto salvo il caso in cui lo stesso sia pericoloso per la
sicurezza dello Stato. Ovviamente, sarà opportuno che l’interessato porti
sempre con sé copia della dichiarazione di emersione presentata all’ufficio
postale e copia della ricevuta della raccomandata assicurata.
52
- Il rilascio del nuovo permesso di soggiorno comporta la revoca automatica del
“vecchio” provvedimento di espulsione. La circolare n. 14/2002 del Ministero
dell’Interno chiarisce che ciò avviene “ex lege” e non è necessario
alcun provvedimento del Prefetto.
53 - L’art. 2, comma 9, del D.L. n. 195/2002 ora definitivamente convertito nella legge n. 222/2002, afferma che il datore di lavoro che abbia sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge può, a titolo di rivalsa, e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari a un terzo dell’importo complessivo mensile. Tale disposizione è applicabile, per effetto della circolare n. 50/2002, anche ai lavoratori domestici nei limiti in cui non trovi applicazione la normativa del CCNL sul riconoscimento del vitto e dell'alloggio.
54
- Il contratto di soggiorno va stipulato davanti allo sportello polifunzionale
istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – nel
giorno e nell’ora fissati nella lettera di convocazione che verrà inviata non
appena saranno stati espletati gli accertamenti (l’art. 1, comma 4, del D.L.
n. 195/2002, ora definitivamente convertito nella legge n. 222/2002, parla di sessanta giorni successivi alla presentazione della
dichiarazione per la verifica e di dieci giorni successivi alla comunicazione
dell’assenza di motivi ostativi da parte della
Questura per la convocazione, ma tali termini, dovrebbero essere
considerati ordinatori). Si devono presentare il datore di lavoro (nelle società
il legale rappresentante) ed il lavoratore interessato. La circolare n. 50/2002
ha chiarito che in caso di impossibilità a presentarsi personalmente, il datore
di lavoro può farsi rappresentare da altro soggetto munito di procura in carta
semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e
della relativa fotocopia.
55
- Va riportato quello che risulta dal passaporto anche in quei casi in cui per
effetto del matrimonio la lavoratrice ha perso il proprio cognome.
56
- L’art. 1, comma 4, del D.L. n. 195/2002,ora definitivamente convertito nella
legge n.222/2002, pone a carico dello sportello
polifunzionale l’obbligo della comunicazione dell’ammissibilità e della
ricevibilità della dichiarazione di emersione al centro per l’impiego
competente per territorio. Al momento, ferme restando le eventuali
chiarificazioni ministeriali decisive sull’argomento, si potrebbe ritenere
che la stessa possa sostituire l’obbligo della comunicazione di
assunzione già in essere da tempo, atteso che il contratto di soggiorno non è
stato ancora stipulato.
57
- Occorre far riferimento al contratto collettivo e, in tale ottica sembra
possibile anche una regolarizzazione a tempo parziale nei limiti previsti dal
CCNL. Ovviamente, si ritiene che come nel caso delle colf e delle badanti possa
essere individuato un trattamento economico minimo , anche se il decreto legge
n. 195/02, ora definitivamente convertito nella legge n. 222/2002, non lo prevede espressamente. La circolare n. 50/2002, prevede la
possibilità di una regolarizzazione a tempo parziale con un orario pari a 20
ore settimanali.
58
- La circolare n. 50/2002 consente una regolarizzazione anche a tempo parziale
avendo quale parametro di riferimento il CCNL chiarendo che ai fini della c.d.
“garanzia di mantenimento” non si potrà andare sotto la soglia delle 20 ore
settimanali. Ovviamente, la regolarizzazione può avvenire anche con più datori
di lavoro nel rispetto dei CCNL e comunque, l’orario normale non può superare
le 40 ore settimanali previste dall’art.13 della legge n. 196/1997.
59
- Anche per costui vale il D.L.vo n. 345/1999 con il quale si è stabilito che
il minorenne (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni) in tanto può lavorare
(ferme restando le visite mediche, i divieti e le autorizzazioni ivi previste),
in quanto ha adempiuto agli obblighi scolastici . La legge n. 9/1999 ed il D.M.
del Ministro della Pubblica Istruzione n. 323/1999 hanno stabilito che
l’obbligo scolastico è assolto (od adempiuto) con la frequentazione di nove
anni.
60
- Un lavoratore extra comunitario studente con permesso per motivi di studio, in
base alle attuali disposizioni, può, sin d’ora, lavorare per un massimo di
venti ore settimanali. Se nel periodo considerato (10 giugno 2002 – 10
settembre 2002) ha prestato attività oltre tale limite può effettuare la
legalizzazione (sia con lo stesso che con altro datore di lavoro). Sul punto,
comunque, è necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione Centrale.
61
- Il lavoratore legalizzato rientra nel computo previsto da leggi o contratti
collettivi. Ciò significa, ad esempio, che è computabile ex lege n. 68/1999
per l’avviamento al lavoro dei disabili, ex lege n. 443/1985 per i limiti
dimensionali delle imprese artigiane, per l’applicazione dell’art. 18 della
legge n. 300/1970 (tutela reale ed obbligatoria).
62
- La disposizione prevede incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta
per le assunzioni ad incremento dell’organico effettuate fino al 31 dicembre
2003. Va, tuttavia, ricordato che per effetto del decreto interministeriale
1/08/02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6/08/02 gli incentivi relativi
al 2002 sono stati bloccati per carenza di fondi. Si ricorda che per le assunzioni al
centro nord esso è pari ad euro 413,16 mensili, mentre per quelle del meridione
è pari ad euro 619,74 mensili.
Si
ricorda, inoltre, che l’art.2 del D.L.
n. 209/2002 afferma che l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti
rilevati alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento
occupazionale entro cui può maturare, mensilmente, il diritto al credito
d’imposta per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2002. Le assunzioni
effettuate dall’8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l’incremento
mensile del numero dei dipendenti non supera la misura massima sopra
individuata.
63
- La risposta è negativa in quanto la legge afferma espressamente che la
legalizzazione va effettuata esclusivamente, per rapporti già in essere, con
contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine (così come previsto
dal D.L.vo n. 368/2001) di durata non inferiore ad un anno. Il rapporto di
apprendistato e quello con contratto di formazione e lavoro presuppongono una
serie di adempimenti antecedenti (es.: autorizzazione della Direzione
Provinciale del Lavoro, approvazione del progetto da parte della Commissione
Regionale Tripartita o dell’Ente Bilaterale) che non sono ora possibili. Tale
orientamento è stato condiviso dalla circolare n.56/E del 20 giugno 2002
dell’Agenzia delle Entrate che, interpretando la legge n.383/2001
sull’emersione, ha escluso l’applicabilità dei contratti formativi ai
lavoratori regolarizzati.
64
– La risposta è negativa in quanto il patto di prova deve risultare da atto
scritto (art. 2094 c.c.) antecedente la costituzione del rapporto. La
legalizzazione, che avviene attraverso il contratto di soggiorno riguarda un
contratto già in essere almeno dal 10 giugno 2002, e tutt’ora in corso.
65
- La legge n. 112/1935 prevede che la Direzione provinciale del Lavoro rilasci,
entro 45 giorni dalla richiesta, il libretto di lavoro. Occorre, tuttavia,
ricordare alcune novità che sono, nel frattempo, intervenute e che stanno per
intervenire:
1.
il DPR n. 442/2000 ha stabilito
che il libretto di lavoro non è più necessario per iniziare un rapporto di
lavoro e per iscriversi nelle liste del collocamento;
2.
un Decreto Legislativo di
prossima emanazione, modificativo del D. L.vo n. 181/2000, approvato in
Consiglio dei Ministri in prima lettura l’11 aprile 2002, prevede
l’abrogazione “in toto” della legge n. 112/1935 istitutiva
del libretto di lavoro.
3.
La circolare n. 50/2002 del
Ministero del Lavoro ha chiarito che in considerazione di quanto espresso al
punto 2 sono da ritenersi sospesi gli obblighi di rilascio.
66
- La risposta è negativa in quanto il D.L. n. 195/2002,ora definitivamente
convertito nella legge n. 222/2002, parla soltanto di
regolarizzazione attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore ad un anno. E’ pur
vero che per effetto della legge n. 142/2001 il rapporto associativo può
assumere varie forme, compresa quella della subordinazione, ma è anche vero che
la qualificazione giuridica principale è quella di socio e che, comunque, una
eventuale associazione potrà avvenire, nelle forme dovute, soltanto dopo la
regolarizzazione che la società cooperativa potrà fare per lavoro subordinato
come qualsiasi altra impresa.
67
- La risposta viene dalla circolare INAIL n. 58 del 10 settembre 2002,
rinvenibile sul sito di questo Ufficio. La denuncia nominativa dell’avvenuta
assunzione del lavoratore, in base all’art. 14, comma 2, del D.L.vo n.
38/2000, dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla “stipula del contratto di
soggiorno”, per i rapporti di lavoro che concernono colf e badanti. Tale
precisazione è susseguente al messaggio dell’INAIL del 27 settembre 2002 con
il quale è stato precisato che le imprese hanno 5 giorni di tempo dalla
presentazione della dichiarazione di emersione alle Poste per presentare
all’INAIL la denuncia di iscrizione del dipendente extracomunitario
legalizzato. L’INAIL ha affermato che la procedura si sostanzia attraverso
l’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale (PAT)
per i lavoratori emersi anche se il datore di lavoro è titolare di un
precedente rapporto assicurativo. Alla denuncia di iscrizione vanno allegati sia
la copia della ricevuta dell’ufficio postale, sia la denuncia nominativa degli
assicurati (DNA).
68
– La risposta è nell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 195/2002, ora
definitivamente convertito nella legge n. 222/2002: “chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione al fine di eludere le disposizioni
in materia di immigrazione è punito con la reclusione da 2 a 9 mesi, salvo che
costituisca più grave reato”.
69 – La risposta è positiva a condizione che il rapporto sia
iniziato almeno il 10 giugno 2002 e sia tutt’ora in essere.
70
– La risposta è positiva e, ovviamente, il datore di lavoro sarà tenuto a
versare il contributo forfettario previsto.
71
– Il CCNL 8 marzo 2001 prevede la durata massima dell’orario di lavoro per i
l collaboratore domestico convivente nella misura di 54,5 ore settimanali che si
ridurranno a 54 a partire dal 1 gennaio 2003. Per i collaboratori domestici non
conviventi la durata massima è fissata in 46 ore settimanali che si ridurranno
a 45 a far data dal 1 gennaio 2003.
72
– L’art. 28 del CCNL 8 marzo 2001 prevede la conservazione del posto nei
seguenti termini:
-
10 giorni di calendario per
anzianità di servizio fino a 6 mesi (ovviamente dopo il superamento del periodo
di prova);
-
45 giorni di calendario per
anzianità di servizio da più di 6 mesi e fino a 2 anni;
-
180 di calendario per anzianità
di servizio oltre i 2 anni.
Va
precisato che i periodi che concernono la conservazione del posto vanno
calcolati nell’anno solare.
73
– La frase significa soltanto che non occorre procedere ad alcun ulteriore
adempimento burocratico connesso agli adempimenti riferiti al rapporto con l'UTG
e, comunque, non sta a significare la interruzione del
rapporto nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di legalizzazione e la
stipula del contratto di soggiorno.
74
– Sull’argomento è auspicabile un chiarimento del Ministero dell’Interno:
comunque si ritiene che possano essere considerati documenti equivalenti:
-
il documento di viaggio per gli
apolidi;
-
il documento di viaggio per i
rifugiati;
-
il libretto di navigazione;
75
– La risposta è negativa in quanto la sanatoria riguarda esclusivamente i
lavoratori in nero. Ovviamente il rapporto potrebbe essere trasformato a tempo
indeterminato nei limiti di capienza dei flussi annuali per i lavoratori a tempo
indeterminato che, tuttavia, non sono stati emanati per l’anno 2002.
76
– La risposta è negativa in quanto la fattispecie non è contemplata dal
provvedimento di sanatoria.
77 – Il contratto di soggiorno decorre dal 10 settembre ’02 e da tale data il datore di lavoro è tenuto a rispettare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL di riferimento ed a regolarizzare, da un punto di vista contributivo, il lavoratore interessato, così come ribadito dalla circolare n. 50/2002 del Ministero del Lavoro. L’INAIL ha per altro precisato con la circ. 58 del 10 settembre ’02 che l’obbligo di comunicazione dell’avvenuta assunzione va comunicato all’istituto entro le 24 ore successive alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per i lavoratori domestici mentre per i lavoratori dipendenti dalle imprese la comunicazione va effettuata entro i 5 giorni successivi alla dichiarazione di emersione presentata all'Ufficio Postale (messaggio del 27 settembre 2002). L'INPS con messaggio n. 353 del 16 ottobre 2002 ha chiarito i termini entro cui vanno effettuati i primi versamenti successivi alla regolarizzazione. Essi sono:
a) 16 dicembre 2002, senza alcun aggravio di somme aggiuntive, per i dipendenti dalle imprese;
b) 10 gennaio 2003, per la denuncia di rapporto di lavoro domestico, con gli obblighi contributivi a partire dal 10 settembre 2002.
78 – Il lavoratore non potrà più soggiornare in Italia e pertanto sarà espulso. Comunque, i contributi previdenziali e assistenziali versati per il rapporto di lavoro svolto, non sono ripetibili.
79
- Il datore di lavoro, secondo la previsione normativa non è punibile per le
violazioni compiute fino all’entrata in vigore della legge (10 settembre
’02).
80
– La risposta è positiva in quanto la quota assegni familiari (cuaf) va
corrisposta all’INPS a prescindere dal luogo di residenza dei familiari a
carico.
81
– La risposta è positiva anche se la legge parla di versamento forfetario
pari a 700 € all’INPS. Probabilmente si dovrà procedere ad una partita di
giro tra i due istituti.
82
– Occorre, in premessa, ricordare che per la regolarizzazione delle 2 badanti
occorre che le stesse siano state regolarmente in forza presso il datore di
lavoro nel periodo compreso tra il 10 giugno 2002 e il 10 settembre 2002 e siano
tutt'ora in forza. Il rapporto a tempo parziale sembra essere stato ammesso
dalla regolarizzazione in atto e stando alla disciplina del decreto legislativo
61/2000 il part-time può estrinsecarsi nelle forme "orizzontale",
"verticale" e "misto". Detto questo sembrerebbe ipotizzabile
una regolarizzazione verticale (per alcuni mesi dell'anno) del rapporto che, in
ogni caso, sarebbe a tempo indeterminato.
Ovviamente
deve essere assicurata, a parere dello scrivente, la retribuzione minima di 439
€ mensili, rapportati all'anno, oltre l'alloggio.
A
riguardo, comunque, si è in attesa di precisazioni da parte
dell'Amministrazione Centrale.
83
– La risposta è positiva, non essendo previsto alcun limite di età massimo
per lavorare in Italia.
84
– Il lavoratore è ancora, a tutti gli effetti, un extracomunitario e, quindi,
valgono per lui le disposizioni generali.
85
– La risposta è positiva a condizione che abbia effettivamente sia stato
occupato almeno dal 10 giugno 2002 e sia tutt’ora occupato.
86
– La circolare n. 50/2002 fornisce una risposta positiva estendendo tale
possibilità anche “ai lavori svolti presso le imprese agricole”.
87
- La circolare n. 50/2002 afferma che il contratto di soggiorno (che decorre dal
10 settembre 2002) è predisposto dalle Poste Italiane sulla base degli elementi
riportati nella dichiarazione di emersione.
88
– Ciò avverrà nello sportello polifunzionale, avanti all’incaricato della
Direzione Provinciale del Lavoro, il giorno della convocazione.
89
–Ciò avviene alla presenza dell’incaricato della Direzione Provinciale del
Lavoro, il giorno della convocazione.
90
– Sono sufficienti due copie, oltre ad una fotocopia che rimarrà agli atti
della Direzione Provinciale del Lavoro.
91
– Il caso va segnalato al rappresentante della Prefettura-UTG, per le
determinazioni definitive.
92
– La risposta è negativa, attesochè il rapporto di lavoro si è comunque
svolto. la circolare n.50/2002 esprime tale indirizzo, sottolineando “che
debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali ed i premi
assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all’entrata
in vigore della legge n. 189/2002 e del D.L. n. 195/2002” (cioè il 10
settembre 2002).
93
– La circolare n. 50/2002 afferma che la Prefettura-UTG convocherà tutte le
parti insieme presso il medesimo sportello polifunzionale e che saranno
sottoscritti contemporaneamente più
contratti di soggiorno ma sarà concesso, naturalmente, un solo permesso di
soggiorno.
94
– In attesa di specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione Centrale,
si ritiene che la Prefettura-UTG competente sua quella ove si svolge il rapporto
di lavoro con il maggiore orario.
95
– Il caso non è contemplato dalla normativa sulla legalizzazione, la quale
prevede che il contratto di soggiorno sia firmato dallo stesso datore di lavoro
che ha sottoscritto la dichiarazione di emersione e che ha pagato il contributo
forfetario. Tuttavia, l’art. 2112 c.c., nella attuale versione, frutto delle
modifiche intervenute con l’art. 47, comma 3, della legge n. 428/1990 e con
l’art. 1, comma 1, del D.Lvo n. 17/2001, prevede che “il rapporto continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti
i diritti che ne derivano”. Il contratto di soggiorno, come previsto dalla
circolare n. 50/2002, decorre, a prescindere dalla data della sottoscrizione,
dal 10 settembre 2002, quando il rapporto era in essere con il primo datore che,
tuttavia, potrebbe non avere più interesse a sottoscrivere un contratto con un
dipendente che non è più alle proprie dipendenze. Sul punto è necessario un
chiarimento ministeriale, attesochè potrebbe ipotizzarsi, su tale specifico
punto, la sottoscrizione del contratto anche da parte del datore di lavoro che
“gode” in quel momento, della prestazione lavorativa.
96
– Premesso che sul punto è necessario un chiarimento da parte degli organi
centrali, la soluzione potrebbe essere analoga a quella concernente il
trasferimento d’azienda (v. risposta n. 95); attesochè, ad esempio, l’art.4
del CCNL delle imprese di pulizia aderenti all’AUSITRA afferma che “in
caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni
contrattuali, l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione
senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto
risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della
cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti,
decessi”.
97
– La questione è analoga a quella prospettata al punto n.96 e si ritiene che
la dichiarazione di legalizzazione possa essere presentata dal datore di lavoro
che si avvale, attualmente, della prestazione lavorativa.
98
- Sul libro matricola, come su tutti gli altri documenti di lavoro, dovrà
essere indicata la effettiva data di inizio del rapporto di lavoro, che
necessariamente risale almeno al 10 giugno scorso. Il ritardo negli adempimenti
conseguenti all’assunzione non sarà tuttavia punibile perché l’omissione
si è consumata prima del 10 settembre.
99
- Il contratto di soggiorno non assorbe la lettera di assunzione, non ne
contiene tutti gli elementi (ad esempio l’indicazione del numero di matricola)
ed assolve una funzione diversa, quella di garantire allo straniero, oltre al
lavoro, anche l’alloggio ed il pagamento delle spese di rientro in Patria, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
In
attesa della convocazione in Prefettura per la stipula del contratto di
soggiorno, pertanto, dovrà essere fin da subito consegnata al lavoratore la
lettera di assunzione con l’indicazione dell’effettiva data di inizio del
rapporto di lavoro (senza sanzioni per il ritardo), mentre il contratto di
soggiorno decorrerà comunque dal 10 settembre, in coincidenza con l’inizio
del soggiorno regolare dello straniero in Italia.
100
– La Corte Costituzionale, con sentenza n. 394/1998, ha riconosciuto la piena
equiparazione tra lavoratori italiani e stranieri anche ai fini del collocamento
obbligatorio. Tuttavia, per un pieno riconoscimento nell’aliquota d’obbligo
occorrono alcune condizioni non riscontrabili “a priori” nel clandestino:
a)
il riconoscimento dell’invalidità civile (almeno il 46%) deve provenire dalla
commissione medica prevista dall’art.1, comma 4 , della legge n.68/99;
b)
il lavoratore deve essere stato iscritto nelle liste del collocamento
obbligatorio.
Detto
questo, però, occorre ricordare che, una volta regolarizzati ed inserito
stabilmente nella pianta organica aziendale, se l’inabilità raggiunge, per
effetto della malattia, un grado pari o superiore al 60% (accertato dalla
predetta commissione medica), il lavoratore può esser computato nella quota di
riserva (art. 4, comma 3, della legge n. 68/199), a meno che tale “status”
non dipenda da un inadempimento del datore di lavoro alle norme di sicurezza ed
igiene del lavoro.
101
– Si ritiene che debba dare comunicazione allo sportello polifunzionale
ubicato presso la Prefettura-UTG, oltrechè per adempiere all’obbligo previsto
dall’art.18 della legge n. 189/2002, anche per evitare che, in futuro, possano
essere richiesti contributi per il periodo non lavorato fino alla data di
presentazione per la stipula del contratto di soggiorno alla quale il datore di
lavoro non interverrà.
102
– La risposta è positiva ma in questo caso il datore di lavoro deve aprire
immediatamente le posizioni assicurative presso gli istituti previdenziali.
Infatti, la disposizione di riferimento richiede espressamente:
a) che il rapporto sia iniziato almeno il 10 giugno 2002 e sia tuttora in essere;
b) che il datore di lavoro stipuli con il lavoratore un contratto di soggiorno per motivi di lavoro a tempo indeterminato (cosa rarissima nelle imprese di lavoro temporaneo) o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.
104 - La risposta è positiva in quanto l'astensione obbligatoria produce soltanto una sospensione legale del rapporto di lavoro.
105 - La norma generale prevede che il datore di lavoro invii copia del contratto sottoscritto da entrambe le parti alla direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio, entro i 30 giorni successivi alla stipulazione. l comma 4 dell'art. 8 del D.L.vo n. 61/2000 ricollega per ogni giorno di ritardo (oltre il 30°) la sanzione amministrativa di € 15,99. Nel caso in esame, del tutto particolare, si ritiene che il datore di lavoro possa ritenersi esonerato da tale onere, attesochè il contratto di soggiorno per lavoro viene sottoscritto presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG, avanti all'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro che ne deve trattenere una copia.
106 - Da un punto di vista teorico ciò è possibile a condizione che:
a - l'impresa sia già iscritta nel registro dei committenti lavoro a domicilio (art. 3 della L. 877/1973);
b - il lavoratore, che comunque ha un vincolo di subordinazione, esegua nel proprio domicilio o in un locale del quale abbia la disponibilità, lavoro per conto dell'imprenditore, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature fornite anche dal medesimo imprenditore (art. L. 877/1973).
107 - L'art. 1 comma 5 del D.L. n. 195/2002, ora definitivamente convertito nella legge n. 222/2002, afferma che occorre:
a - verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno un anno;
b - accertare la regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.
108 - la risposte è positiva ma non immediata, nel senso che l'art. 2, comma 3 del D.L. n. 195/2002 ora definitivamente convertito, prevede che ciò avvenga entro un anno dalla data del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
109 - L'art. 1 comma 1 del DL n. 195/2002, ora definitivamente convertito nella legge n. 222/2002, si riferisce ai datori di lavoro che esercitano una attività d'impresa in forma societaria od individuale: ciò significa che, a stretto tenore letterale, dovrebbero essere esclusi tutti i datori di lavoro che, come gli esercenti le professioni, non sono imprese.
Tuttavia, sarebbe auspicabile un chiarimento "estensivo" da parte dell'Amministrazione Centrale per i seguenti motivi:
a - i soggetti datoriali interessati sarebbero gli unici ad essere esclusi dal provvedimento di sanatoria che, anche per ciò che riguarda la platea presa, in generale, in considerazione, appare estremamente ampia e variegata ( e la cosa appare alquanto irragionevole);
b - sovente, anche da un punto di vista della occupabilità, il datore di lavoro professionalità offre più garanzie rispetto ad altri soggetti che operano sul mercato;
c - l'estensione ai professionisti potrebbe essere motivata dal fatto che il legislatore ha inteso con la parola "impresa", sia pure impropriamente, l'esercizio di una attività, anche di natura professionale.
110 - Si ritiene che la data di riferimento debba essere il 10 settembre 2002 che è quella in cui il lavoratore è emerso. Qualora si tratti di un’azienda con un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e la regolarizzazione sia intesa quale “prima” nuova assunzione, l’obbligo dell’assunzione nominativa di un disabile scatta al compimento dei 12 mesi (art. 2, comma 2, del DPR n. 333/2000), mentre se si tratta di una seconda assunzione (e l’impresa non sia già “coperta”) esso va assolto immediatamente (entro 60 giorni – art. 9, comma 1, della legge n. 68/1999). Qualora, per effetto della regolarizzazione l’impresa superi le 35 unità e la stessa non sia “coperta” con l’impiego di due disabili, l’obbligo di assunzione per l’unità carente va assolto entro 60 giorni. Il discorso è analogo per l’impresa che occupa oltre 50 dipendenti qualora, per effetto della regolarizzazione, scatti l’obbligo di una “copertura”: esso va assolto entro i 60 giorni successivi attraverso la richiesta di assunzione (numerica o nominativa) inoltrata al servizio provinciale per il collocamento dei disabili.
112
- L’art. 30 del CCNL per i lavoratori domestici afferma che il datore di
lavoro è tenuto al rilascio della certificazione su richiesta del lavoratore.
114
- Deve rispettare i tempi previsti per la denuncia di infortunio all’INAIL o
di malattia professionale.
115
- L’art. 1, comma 9-bis, del D.L. n.
195/2002, convertito nella legge n. 222/2002, modifica parzialmente e con
riferimento alla sola sanatoria, la previsione generale secondo la quale la
comunicazione va fatta entro le 48 ore (art. 7, comma 1, del D. L.vo n.
286/1998). Tale obbligo, che concerne anche l’alloggio offerto alle colf ed
alle badanti, è posticipato all’11 novembre 2002.
116
- Il Ministero dell'Interno con la nota del 14 ottobre 2002 ha dato una risposta
positiva a condizione che il lavoratore sia in possesso di tutti i requisiti
richiesti dalla normativa.
117
- Il Ministero dell'Interno con nota del 14 ottobre 2002 ha chiarito che il
minore sarà iscritto nel permesso di soggiorno rilasciato al genitore
"regolarizzato".
118
- La risposta è positiva in quanto il CCNL di riferimento è il medesimo.
119
- Il lavoratore extracomunitario, così come previsto dalla circolare del
ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 31 ottobre
2002, n. 300.c/2002, può adire le vie legali nei confronti del proprio datore
al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello interrotto. La
sua posizione è assimilata a quella di coloro che perdono il posto di lavoro
(art.22, comma 11, T.U. n. 286/1998) conseguentemente ha diritto ad un permesso
di soggiorno per una durata non inferiore a sei mesi. Ovviamente, il ricorso
alle vie legali passa attraverso il tentativo obbligatorio di conciliazione
della controversia che va proposta ex art. 410 cpc alla Commissione Provinciale
istituita presso ogni Direzione Provinciale del Lavoro, o in alternativa,
attraverso un ricorso presentato in sede sindacale (ex art. 411 cpc).