SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 

D: Cosa è il contratto di somministrazione di lavoro?

R: E’ un contratto concluso da una impresa utilizzatrice ed un soggetto somministratore autorizzato (agenzia del lavoro) per la fornitura di personale a tempo indeterminato o determinato.

 

D: In quali ipotesi è possibile la somministrazione a tempo indeterminato?

R: L’art. 20 del D. L.vo n. 276/2003 prevede una serie di ipotesi tassative.

 

D: In quali ipotesi è possibile la somministrazione a tempo determinato?

R: Alle ipotesi previste dai contratti a termine disciplinati dal D. L.vo n. 368/2001 ed alle causali da esso individuate (esigenze tecnico – produttive ed organizzative, e sostitutive, anche se riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore.

 

D: Le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione?

R: Sì, ma soltanto a tempo determinato (art. 86, comma 9).

 

D: In quali ipotesi è vietato il contratto di somministrazione?

R: a)      per sostituire lavoratori in sciopero;

    b)      nelle imprese che hanno effettuato riduzioni di personale (nei sei mesi successivi) o che hanno in corso interventi integrativi dell’INPS (CIG, CIGS, contratti di solidarietà) per lavoratori con le stesse mansioni;

    c)      nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

 

D: Il contratto di somministrazione deve essere fatto per iscritto?

R: Si, e deve contenere tutti gli elementi contenuti al comma 2 dell’art. 21 del D. L.vo n. 276/2003.

 

D: Ci sono obblighi del somministratore nei confronti del lavoratore?

R: Sì, il lavoratore deve essere informato per iscritto sui contenuti del contratto, nonché sulla data di inizio, del luogo e della prevedibile durata.

 

D: Quali sono le regole del rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore?

R: Nel caso di rapporto a tempo indeterminato valgono le regole generali, mentre in caso di rapporto a tempo determinato trova applicazione il D. L.vo n. 368/2001, con esclusione esplicita dell’art. 5, commi 3 e 4, relativo alla trasformazione del rapporto.

 

D: E’ ammessa la proroga?

R: Sì, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore.

 

D: E’ prevista una indennità di disponibilità per i lavoratori assunti a tempo indeterminato?

R: Sì, ed è erogata nei periodi in cui sono a disposizione. Essa è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

 

D: In caso di crisi dell’impresa utilizzatrice, le norme di garanzia a favore dei dipendenti di questa (es. procedura collettiva di riduzione di personale) trovano applicazione nei confronti del lavoratore somministrato?

R: No.

 

D: I lavoratori somministrati rientrano nel computo previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti nell’impresa utilizzatrice?

R: No.

 

D: Quale è il trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati?

R: L’art. 23 ricorda come i lavoratori dipendenti dall’agenzia di somministrazione abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L’unica eccezione è prevista dall’art. 13 per tutte quelle iniziative di raccordo pubblico – privato correlate al c.d. “workfare”.

 

D: Esiste solidarietà tra somministratore ed utilizzatore?

R: Si, sulla retribuzione e contribuzione dovuta.

 

D: C’è la possibilità di erogazione di premi di produzione correlati al risultato aziendale?

R: Sì, i contratti collettivi possono prevedere forme di partecipazione e di determinazione ai premi di produzione aziendali legati al risultato.

 

D: E’ possibile che il lavoratore somministrato usufruisca dei servizi sociali esistenti presso l’impresa utilizzatrice?

R: Si.

 

D: Vi sono oneri a carico dell’utilizzatore per quel che concerne i rischi e la salute sul luogo di lavoro?

R: Sì: essi sono elencati al comma 5 dell’art. 23.

 

D: Se il lavoratore viene adibito a mansioni superiori, cosa succede?

R: Ne deve essere data comunicazione scritta all’agenzia somministratrice con consegna di copia al lavoratore (cui spettano le differenze retributive). Se non lo fa risponde per le differenze retributive e per l’eventuale risarcimento del danno scaturente dall’assegnazione a mansioni inferiori.

 

D: Chi esercita il potere disciplinare?

R: Il somministratore ma l’utilizzatore ha l’onere, una volta fatta la segnalazione, di indicare gli elementi che formano oggetto della contestazione per la quale vanno attivate le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.

 

D: Come è da definire la clausola che vieti l’assunzione del lavoratore da parte dell’utilizzatore?

R: Essa è nulla: tuttavia il contratto collettivo potrebbe prevedere una rinuncia a fronte di una adeguata indennità (comma 9).

 

D: Quali sono i diritti sindacali dei dipendenti dalle imprese di somministrazione?

R: Sono tutti quelli previsti dalla legge n. 33/1970 (rappresentanza, riunione, assemblea), ad eccezione dei soci lavoratori per i quali trovano applicazione le modifiche contenute nell’art. 9 della legge n. 30/2003 che ha modificato, in parte, la qualificazione del rapporto associato stabilita dalla legge n. 142/2001.

 

D: Quali obblighi ha l’impresa utilizzatrice nei confronti delle OOSS?

R: Fermi restando eventuali vincoli stabiliti dai CCNL, l’impresa utilizzatrice deve comunicare alla RSA o, in mancanza, alle strutture territoriali:

a)      il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula del contratto: qualora ciò sia dettato da motivi di urgenza, l’informazione può essere data nei cinque giorni successivi;

b)       il numero, i motivi, la durata e la qualifica dei lavoratori interessati: tale comunicazione avviene a consuntivo, ogni dodici mesi ed il datore di lavoro può servirsi anche della propria associazione.

 

D: Quale è l’inquadramento contributivo dei lavoratori somministrati?

R: E’ quello del settore terziario.

 

D: Quando ricorre l’ipotesi della somministrazione irregolare e quali sono le possibili conseguenze?

R: Se la somministrazione è avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dagli artt. 20 e 21, lettere a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere con ricorso giudiziale notificato anche all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenza, con effetto dall’inizio della somministrazione. Esso va, comunque, preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc.

 

D: I pagamenti effettuati dal somministratore ed i relativi versamenti contributivi “liberano”, almeno parzialmente, il soggetto utilizzatore?

R: Sì, fino a concorrenza.

 

D: Cosa è la somministrazione fraudolenta?

R: E’ quella che è posta in essere con la finalità specifica (art. 28) di eludere l’applicazione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

 

D: Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni sulla somministrazione?

R: Esse sono previste dall’art. 18 e dall’art. 28.