DPL Modena: lavoro e rinnovo del permesso di soggiorno
Con riferimento alla lettera circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 che, tra le altre cose, invita le Direzione Provinciali del Lavoro a prendere gli opportuni contatti con la Procura della Repubblica territorialmente competente, si ritiene opportuno precisare che sull'argomento la Questura di Modena ha, a suo tempo (27 gennaio 2005), emanato una nota con la quale si comunicava alle proprie articolazioni territoriali ed anche alla Direzione Provinciale del Lavoro il parere espresso dalla Procura della Repubblica di Modena del 13 gennaio 2005, circa la configurabilità del reato del datore di lavoro che mantiene alle proprie dipendenze un lavoratore straniero anche oltre la scadenza del permesso di soggiorno, in attesa dell'esito della domanda di rinnovo presentata fuori dai termini di cui all'art. 5, comma 4, del D.L.vo 286/98.
Come è noto, l'art. 22, comma 12, del D.L.vo 286/98, modificato dalla Legge 189/02 , punisce, con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
In particolare, la Questura di Modena chiedeva, alla luce della Sentenza della Cassazione Sezione Unite n. 7892/2003, se il termine di riferimento citato dall'art. 22, comma 12, del D.L.vo 286/98, sia quello previsto dall'art. 5, secondo il tipo di soggiorno richiesto, ovvero, quello previsto dal successivo articolo 13, vale a dire soltanto 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno.
La Procura della Repubblica di Modena, con il parere espresso il 13 gennaio 2005, ha ritenuto "più corretta l'interpretazione che collega il termine di cui all'art. 22 del D.L.vo 286/98 all'art. 13, ciò che l'ipotesi contravvenzionale penale a carico del datore di lavoro venga a perfezionarsi soltanto dopo i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, in quanto ciò che prevede l'art. 5, comma 4, attiene ad attività di cui può ben essere all'oscuro il datore di lavoro, non essendo previsto alcun obbligo di informarlo. D'altronde, alla luce della sentenza della Suprema Corte, è possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche se la domanda è presentata fuori dai termini di cui al citato art. 5 , la soluzione sembra non poter essere che quella indicata".
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