DRL Lombardia: prescrizione a fronte di notizie negate all'ispettore
La Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, con nota n. 15230 del 18 ottobre 2005, ha affermato che l'istituto della prescrizione obbligatoria, prevista dal D.L.vo 124/04, si applica anche al comportamento di chi, a fronte della richiesta dell'ispettore del lavoro, si rifiuti di dare notizie o le fornisca in modo errato od incompleto. La nota della DRL si basa su due considerazioni:
la prima riguarda lo spirito contenuto nel D.L.vo 124/04 che è quello di pervenire, attraverso l'applicazione dei nuovi istituti, al rispetto delle leggi in materia di sicurezza sociale e di lavoro senza ricorrere, nella prima fase, alla azione puramente repressiva;
la seconda riguarda la legge 628/61 che affida agli ispettori il compito di vigilare sulla esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Si ricorda, per inciso, che la sanzione prevista è quella dell'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda di 516 euro (art. 4, comma 7, Legge 628/61).
La nota n. 15230/05 |
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