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Lavoratori neo comunitari: 16.000 quote per stagionali

Con circolare n. 43 del 15 novembre 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato la registrazione alla Corte dei Conti (2.11.2004) del DPCM 8.10.2004 con il quale vengono attribuite ad una serie di Paesi neo comunitari (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria) ulteriori quote di ingresso per lavoro stagionale, specialmente del settore dell’agricoltura, pari a 16.000 unità riferite all’anno 2004. Il DPCM è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004. Questi sono i punti essenziali:

a) le quote sono gestite a livello nazionale attraverso la procedura del “Gestore del contatore unico nazionale”, già utilizzato con le quote programmate con il DPCM 20.04.2004, messo a disposizione delle DPL attraverso il sito intranet del Ministero;

b) il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione del cittadino neo comunitario con contratto di lavoro stagionale (massimo nove mesi) deve presentare richiesta utilizzando l’apposito modulo già inserito nel nostro sito web in occasione degli ingressi successivi al DPCM 20.4.2004. L’istanza va inviata con raccomandata attraverso un ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti ora e data di invio. L’inoltro delle domande sarà possibile soltanto dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM 8.10.2004 in Gazzetta Ufficiale: poiché la pubblicazione è avvenuta il 16 novembre 2004, le istanze possono essere spedite dal 17 novembre 2004. Le domande presentate in data antecedente sono considerate inammissibili;

c) le quote contenute nel DPCM 8.10.2004 possono essere utilizzate esclusivamente per evadere le richieste inoltrate a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Eventuali istanze riferite alle precedenti quote, non evase, vanno ripresentate;

d) il DPCM 8.10.2004 riserva una particolare attenzione al settore agricolo: ciò comporta, in termini operativi, che nei primi venti giorni di utilizzo della quota complessiva (16.000 unità) la precedenza sarà data dal “Gestore del contatore unico nazionale” alla evasione delle richieste di assunzione di lavoratori stagionali da destinare al settore agricolo. La selezione sarà fatta dallo stesso attraverso un’apposita applicazione informatica, senza particolari adempimenti da parte delle DPL, le quali avranno cura di inserire le istanze appena pervenute da qualsiasi settore, dopo aver effettuato le verifiche preliminari;

e) l’autorizzazione rilasciata è trasmessa, a cura delle Direzioni provinciali del Lavoro, ai datori di lavoro ed alle Questure competenti, presso le quali dovranno recarsi i lavoratori per il rilascio della carta di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

f) il datore di lavoro deve aprire le posizioni assicurative all’INPS, all’INAIL (denuncia istantanea ex art. 14 D.L.vo n. 38/2000) ed al centro per l’impiego entro 5 giorni dalla effettiva assunzione, operando tutte le normali operazioni connesse all’instaurazione del rapporto di lavoro.

il DPCM  

la circolare n. 43