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Interpello del Ministero del Lavoro
Congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con
interpello n. 10 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta
interpretazione dell’art. 7,
D.Lgs. n. 119/2011, concernente la disciplina del
congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi
civili.
In particolare, l’istante chiede se l’indennità contemplata in caso di fruizione
dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero
dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per
malattia.
La risposta in sintesi:
"...Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il
recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del
quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico
delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del
computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta
dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale, in linea con
l’interpretazione fornita da questa Amministrazione sotto la vigenza della
precedente disciplina (cfr. risposta ad
interpello del 5 dicembre 2006).
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Si fa presente, peraltro, che la l’art. 23 della
L. n. 183/2010, che ha delegato
il Governo alla emanazione di quello che sarebbe stato il
D.Lgs. n. 119/2011,
aveva peraltro espresso l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il
bilancio pubblico, così rafforzando l’ipotesi interpretativa esposta.
Per quanto concerne il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione
frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo,
ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente,
in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.”.