L i c e n z i a m e n t o
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore può avvenire solo per due motivi:
1. giusta causa
2. giustificato motivo
Nel primo caso (giusta causa) il licenziamento è conseguenza di un fatto che non
consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro (e il
licenziamento è in tronco, senza preavviso).
Nel secondo caso (giustificato motivo) siamo
di fronte o a un notevole inadempimento contrattuale del lavoratore o a ragioni
inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare
funzionamento dell’attività stessa.
Licenziamento illegittimo
Il licenziamento diventa illegittimo quando manca di forma scritta
(inefficace), quando manca di giusta causa o giustificato motivo (annullabile), quando è determinato da ragioni di credo politico, fede
religiosa, appartenenza sindacale, ecc. (nullo).
Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento può impugnarlo entro 60
giorni dalla comunicazione. Dopo di che si tenta una conciliazione tra le parti
davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro o in sede sindacale; se la
conciliazione riesce si redige un processo verbale, altrimenti si
prosegue con il giudizio davanti al Giudice del Lavoro (vedi
la scheda relativa all'impugnazione del licenziamento).
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it