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>>> Home > Il Lavoro Flessibile Le forme di lavoro flessibile Le tipologie di lavoro flessibile e la loro storia
Il mercato del lavoro nel
nostro Paese ha subito, nel corso degli ultimi anni, una forte spinta
nella direzione di una maggiore flessibilità del rapporto di lavoro.
Il progresso tecnologico, così
come i mutamenti nelle condizioni di mercato hanno, senza dubbio, modificato profondamente l’ambiente nel quale le imprese si
trovano ad operare, così da determinare una crescente necessità di
reagire, con "maggiore flessibilità", ai cambiamenti sul fronte
dell’offerta e della domanda. pagina aggiornata al 12 maggio 2011
Co.co.co. anche a progetto (Collaborazione coordinata e continuativa) Lavoro intermittente (c.d. a chiamata) LOA - Lavoro Occasionale Accessorio Mini Co.co.co. (Collaborazione coordinata e continuativa)
LOA - Lavoro Occasionale Accessorio
La Definizione
E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro'. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione, ma non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.). Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
- le attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore
produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di
lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare
i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale.
Il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e
degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e
ove previsto dal patto di stabilità interno.
La Normativa
La Prassi
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
Gli Approfondimenti
2010 Lavoro accessorio: quali limiti all'applicazione? (Anastasio) 2010 Il Lavoro Accessorio negli Enti Locali (Pascale) 2009 Rischio di sommerso per il lavoro accessorio (Parisi) 2009 Vademecum sul lavoro accessorio (Lippolis - Anastasio) 2009 Il lavoro accessorio nella impresa familiare (Anastasio) 2009 I giovani ed il lavoro accessorio (Massi)
Le Pagine dedicate
Lavoro intermittente (c.d. a chiamata)
La Definizione
È un contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. Per l’assunzione a tempo determinato non sarà applicabile la disciplina normativa di tale tipologia contrattuale, pertanto le ragioni che legittimano la stipulazione del contratto a termine saranno espressamente indicate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso:
- week-end,
il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle
ore 6.00 del lunedì mattina;
- per
prestazioni rese da da soggetti con meno di 25 anni di età;
Il contratto
di lavoro intermittente potrà essere stipulato con obbligo di
disponibilità ed in tal caso il lavoratore sarà obbligato a restare a
disposizione del datore di lavoro; senza obbligo di disponibilità, il
prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del
datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all’indennità correlata
all’impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro
eventualmente prestato.
Il contratto
di lavoro intermittente non potrà essere stipulato nelle seguenti
ipotesi (art. 34 D. LGS 276/2003 e Circ. Inps, 8 Febbraio 2006, n. n.
17):
La Normativa
La Prassi
Il lavoro intermittente nel settore turismo - 3° edizione (Federalberghi) INPS: mes.24865/2008 - chiarimenti sull'indennità di disoccupazione per i lavoratori a chiamata
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
Gli Approfondimenti
Il lavoro intermittente nel settore turismo - 3° edizione (Federalberghi) Flessibilità e tutele per il lavoro a chiamata (Lippolis) Scheda di approfondimento del lavoro intermittente (Lippolis)
Le Pagine dedicate
Lavoro a tempo determinato
La Definizione
E' possibile assumere con contratti a termine lavoratori dipendenti. E' consentita l'apposizione del termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Il rapporto di lavoro si estingue, automaticamente, allo scadere del termine fissato inizialmente. Il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratrici e lavoratori che siano assenti dal lavoro, per congedi maternità o paternità e congedi parentali. Tale assunzione a termine potrà avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora l’azienda abbia meno di 20 dipendenti sarà concesso, al datore di lavoro, uno sgravio contributivo pari al 50%, solo fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
La Normativa
La Prassi
Min.Lavoro: cir.13/2008 - chiarimenti sulle novità del contratto a tempo determinato INPS: 2005 - assunzioni a tempo determinato per lavoratori in mobilità
Gli Approfondimenti
2009 - Le nuove modalità per il tempo determinato (Camera)
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
Somministrazione
La Definizione
Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie o intermediari specializzati (somministratori), a tempo determinato o indeterminato. Fa eccezione la pubblica amministrazione, che può stipulare contratti di somministrazione unicamente a tempo determinato. Il rapporto di somministrazione è un contratto di natura commerciale, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore.
Il
somministratore è il soggetto regolarmente autorizzato a svolgere
l’attività, l’utilizzatore è il soggetto che fruisce della
prestazione lavorativa ed il lavoratore è colui che, per l’intera
durata della somministrazione, adempie alla prestazione nell’interesse
dell’utilizzatore e sotto la sua direzione, sottoponendosi alle modalità
di esecuzione da esso stabilite.
La Normativa
Regolamento recante norme per l’istituzione dell’albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 04/11/1997 Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all’esercizio di attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 04/11/1997
La Prassi
Min.Lavoro: circolare n.141 del 05/11/1997
Min.Lavoro: circolare n.25 del 24/06/2004 Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
Le Pagine dedicate
Mini co.co.co.
come la definizione del co.co.pro. ma con le seguenti limitazioni:
- rapporti di durata non
superiore a 240 ore svolti con il medesimo committente nell'ambito dei
servizi di cura ed assistenza alla persona; - non è necessario né il progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.
La Normativa
La Prassi
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
Gli Approfondimenti
Co.co.co. anche a progetto (Collaborazione coordinata e continuativa)
La Definizione I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono, prevalentemente, di natura personale e senza vincolo di subordinazione e devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
Le
collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate, in primo
luogo, da un progetto, programma di lavoro o fase di esso che
costituisce la modalità organizzativa di tale prestazione lavorativa, ma
l’elemento essenziale è dato dall'autonomia del collaboratore nello
svolgimento dell’attività, dalla coordinazione con il committente
e dall'irrilevanza del tempo impiegato per la realizzazione del
progetto; si precisa che tra le forme di coordinamento
all'organizzazione del committente rientrano anche forme di
coordinamento temporale che in ogni caso non pregiudicano l'autonomia
del collaboratore a progetto.
- la
specificità: la prestazione svolta non può totalmente coincidere con
l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante
dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma dovrà essere
soltanto ad essa funzionalmente correlata, Ne deriva che il progetto non
può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività
produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto
tipico delle mansioni affidate al collaboratore; La Normativa
La Prassi
INPS: circolare n. 36/2010 - tutela del reddito per i co.co.pro. INPS: circolare n. 111/2008 - co.co.co. nella modalità a progetto e attività dei call center Min.Lavoro: attività di collaborazione svolte all’interno dei call-center Min.Lavoro: benefici previsti in caso di stabilizzazione delle co.co.co. a progetto Funzione Pubblica: circolare n. 2/08 - disposizioni in materia di collaborazioni esterne nella P.A. Funzione Pubblica: parere n. 5/08 - co.co.co. fuori blocco nella P.A. Min. Lavoro: circolare n. 4/08 - indicazioni per interpretare la genuinità del contratto a progetto Min. Lavoro: la tutela della maternità per le lavoratrici a progetto INPS: circolare n. 78/07 - stabilizzazione dei rapporti co.co.co., anche a progetto INPS: circolare n. 76/07 - indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto Min. Lavoro: attività di vigilanza per i co.co.pro. nei call center INPS: direttive per l'iscrizione dei collaboratori a progetto Min. Lavoro: circolare n. 17/2006 sui co.co.pro. nei Call center Min. Lavoro: circolare n. 1/2004 sui contratti a progetto Min. Lavoro: attività di informazione e controllo sui call center Funzione Pubblica: i co.co.co. nella Pubblica Amministrazione
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
La Giurisprudenza
Consulta: durata delle co.co.co. iniziate prima del D.L.vo n. 276/2003 Tribunale di Benevento: nullità del co.co.pro. per genericità del progetto Tribunale di Milano: contratto a progetto e conversione del rapporto Tribunale di Milano: mancata individuazione del contratto a progetto Tribunale di Milano: contratto a progetto e presunzione assoluta di rapporto subordinato Tribunale di Milano: non riconoscimento del progetto non adeguatamente circostanziato Tribunale di Genova: illegittimità del recesso a voce nel contratto a progetto Tribunale di Milano: contratto a progetto fittizio Consiglio di Stato: gli elementi del contratto a progetto Tribunale di di Torino: specificità necessaria nei contratti a progetto Tribunale di Modena: contratto a progetto e richiesta di lavoro subordinato Tribunale di Ravenna: prova della subordinazione a carico del lavoratore Tribunale di Milano: prova della subordinazione a carico del lavoratore Tribunale di Torino: identificazione del contratto a progetto
Gli Approfondimenti
Part-Time (Tempo parziale)
La Definizione Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, è a tempo parziale quando l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, è inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal CCNL.
Clausole elastiche
Clausole flessibili
La Normativa Testo consolidato D.L.vo n. 61/00 con le modifiche apportate dal D.L.vo n. 276/03 Il Decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio 2001 Il Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 Legge n. 339/03: ordinamento forense - vietato il part-time forense per i dipendenti pubblici
La Prassi Min. Lavoro: circolare n. 9/2004 - il lavoro a tempo parziale INPS: circolare n. 55/2006 - indennità di disoccupazione in caso di lavoro parziale verticale INPS: circolare n. 41/2006 - effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di lavoro INPS: circolare n. 29/2006 - versamenti volontari per tutti i rapporti a tempo parziale INPS: circolare n. 18/2005 - D.L.vo n. 276/03 e successive modificazioni INPS: proroga per la domanda di contribuzione volontaria ad integrazione periodi di part-time Min. Lavoro: circolare n. 40/2005 - patologie oncologiche, periodi di comporto e part-time INPS: messaggio n. 5143/2005 - contribuzione sul part-time INPS: circolare n. 57/2004 - le regole per gli infortuni dei lavoratori a part-time INPS: circolare n. 205/2000 - D. InterM. 12 aprile 2000 - Benefici contributivi per assunzioni a part-time INPS: circolare n. 145/2000 - Benefici contributivi per assunzioni di personale a part-time - Istruzioni contabili INPS: circolare n. 126/2000 - assegno familiare per le giornate non lavorate in caso di part-time orizzontale INPS: circolare n. 123/2000 - Lavoro a tempo parziale
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
La Giurisprudenza La Corte di Cassazione in materia di part-time Gli Approfondimenti Scheda di approfondimento del lavoro a part-time (Lippolis) Il lavoro a tempo parziale dopo i chiarimenti ministeriali (Massi) Domande e Risposte sul part-time Il rapporto di lavoro a tempo parziale (Massi)
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