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Il Lavoro Flessibile
Le forme di
lavoro flessibile
Le tipologie
di lavoro flessibile e la loro storia
Il mercato del lavoro nel
nostro Paese ha subito, nel corso degli ultimi anni, una forte spinta
nella direzione di una maggiore flessibilità del rapporto di lavoro.
Il progresso tecnologico, così
come i mutamenti nelle condizioni di mercato hanno, senza dubbio, modificato profondamente l’ambiente nel quale le imprese si
trovano ad operare, così da determinare una crescente necessità di
reagire, con "maggiore flessibilità", ai cambiamenti sul fronte
dell’offerta e della domanda.
Al tal fine il
Legislatore ha profondamente innovato il
quadro regolatorio, legislativo e contrattuale, alle intervenute nuove
circostanze superando, così, le pregresse rigidità. Lo ha fatto
introducendo, nel nostro ordinamento, tutta una serie di “nuove tipologie
contrattuali con il dichiarato obiettivo di “ripulire” il mercato del
lavoro dall’improprio utilizzo di alcuni strumenti purtroppo ancora oggi
esistenti, in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a
tutela del lavoro subordinato” (cfr. Libro Bianco sul mercato del lavoro).
Qui di seguito è possibile rinvenire una sintetica rassegna delle
principali tipologie contrattuali “flessibili” con le relative
caratteristiche.
pagina
aggiornata al 12 maggio 2011
Co.co.co. anche a progetto
(Collaborazione coordinata e continuativa)
Lavoro
intermittente (c.d. a chiamata)
Lavoro a
tempo determinato
LOA - Lavoro
Occasionale Accessorio
Mini
Co.co.co.
(Collaborazione coordinata e continuativa)
Part-Time
Somministrazione di Lavoro
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LOA - Lavoro
Occasionale Accessorio
La Definizione
E' una particolare modalità
di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare
quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non
sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo
saltuario. Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro'. Sono
garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa
presso l'INAIL, è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione, ma non
dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS
(disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
Il ricorso ai
buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e
utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una
cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire
lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso
dell’appalto o della somministrazione.
Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di
natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente
locale;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente
pubblico (L. 33/2009);
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole
e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza
da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero
delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo
34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da
parte di pensionati.
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
In via sperimentale per l'anno 2011, per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono anche:
- le attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore
produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di
lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare
i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale.
- prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di
3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito
dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e
degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e
ove previsto dal patto di stabilità interno.
La Normativa
La Prassi
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro
Gli
Approfondimenti
Le
Pagine dedicate
Lavoro
intermittente (c.d. a chiamata)
La Definizione
È un contratto,
a tempo
determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva
nazionale o territoriale.
Per
l’assunzione a tempo determinato non sarà applicabile la disciplina
normativa di tale tipologia contrattuale, pertanto le ragioni che
legittimano la stipulazione del contratto a termine saranno
espressamente indicate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva
Il ricorso al
contratto di lavoro intermittente è ammesso:
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL (in via
definitiva);
- per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo
o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al Regio
Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (art. 1, comma 1 del D.M. del
22/10/2004);
- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno;
- week-end,
il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle
ore 6.00 del lunedì mattina;
- vacanze natalizie, il periodo che va dal 1° dicembre al
10 gennaio;
- vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle Palme
al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
- ferie estive, i giorni compresi dal 1° giugno al 30
settembre.
- per
prestazioni rese da da soggetti con meno di 25 anni di età;
- per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età,
anche pensionati.
Il contratto
di lavoro intermittente potrà essere stipulato con obbligo di
disponibilità ed in tal caso il lavoratore sarà obbligato a restare a
disposizione del datore di lavoro; senza obbligo di disponibilità, il
prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del
datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all’indennità correlata
all’impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro
eventualmente prestato.
E’ possibile stipulare più contratti di lavoro intermittente con datori
di lavoro differenti e porre in essere un contratto intermittente ed
altre differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra loro
compatibili e che non ostacolino i vari impegni negoziali assunti dalle
parti.
Il contratto
di lavoro intermittente non potrà essere stipulato nelle seguenti
ipotesi (art. 34 D. LGS 276/2003 e Circ. Inps, 8 Febbraio 2006, n. n.
17):
- per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
- per assunzioni presso unità produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, salva
diversa disposizione degli accordi sindacali;
- per assunzioni presso unità produttive nelle
quali sia in corso una sospensione o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di CIG, rivolta a lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
- da parte di imprese che non abbiano provveduto ad effettuare
la valutazione dei rischi (art. 4 D. LGS 626/94).
La
Normativa
La
Prassi
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro
Gli
Approfondimenti
Il
lavoro intermittente nel settore turismo - 3° edizione
(Federalberghi)
Flessibilità
e tutele per il lavoro a chiamata (Lippolis)
Scheda di
approfondimento del lavoro intermittente (Lippolis)
Le
Pagine dedicate
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Lavoro a
tempo determinato
La Definizione
E' possibile assumere con
contratti a termine lavoratori dipendenti. E' consentita l'apposizione
del termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività
del datore di lavoro.
Il rapporto
di lavoro si estingue, automaticamente, allo scadere del termine fissato
inizialmente.
Il datore di
lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato per
sostituire lavoratrici e lavoratori che siano assenti dal lavoro, per
congedi maternità o paternità e congedi parentali. Tale assunzione a
termine potrà avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva. Qualora l’azienda abbia meno di 20 dipendenti
sarà concesso, al datore di lavoro, uno sgravio contributivo pari al
50%, solo fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza
del minore adottato o in affidamento.
La
Normativa
La
Prassi
Gli
Approfondimenti
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro
Somministrazione
La Definizione
Il lavoro somministrato, ex
lavoro interinale, è un contratto in base al quale l'impresa
(utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie o intermediari
specializzati (somministratori), a tempo determinato o indeterminato. Fa
eccezione la pubblica amministrazione, che può stipulare contratti di
somministrazione unicamente a tempo determinato.
Il rapporto
di somministrazione è un contratto di natura commerciale, concluso tra
il somministratore e l'utilizzatore.
Il
somministratore è il soggetto regolarmente autorizzato a svolgere
l’attività, l’utilizzatore è il soggetto che fruisce della
prestazione lavorativa ed il lavoratore è colui che, per l’intera
durata della somministrazione, adempie alla prestazione nell’interesse
dell’utilizzatore e sotto la sua direzione, sottoponendosi alle modalità
di esecuzione da esso stabilite.
La somministrazione di lavoro, pertanto, si realizza mediante la
stipulazione di due contratti, distinti ed allo stesso tempo tra
loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra
somministratore e utilizzatore, ed il contratto di lavoro concluso tra
somministratore e lavoratore.
L'utilizzatore può essere un soggetto privato o una Pubblica
Amministrazione, pertanto non è necessaria la qualifica di imprenditore,
ma in tale ultimo caso il contratto di somministrazione potrà essere
stipulato solo a tempo determinato.
Dovrà essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta, a pena di
nullità, e dovrà contenere:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti al
somministratore;
b) il
numero dei lavoratori da somministrare;
c) i
casi di ammissione qualora il contratto di somministrazione sia a tempo
indeterminato o le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, nel caso in cui il contratto di
somministrazione sia a tempo determinato;
d)
l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la
data in cui ha inizio il contratto di somministrazione e la durata
prevista;
f) le
mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento;
g) il
luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h)
l’assunzione da parte del somministratore dell’obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei
contributi previdenziali;
i)
l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente
sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j)
l’assunzione dell'obbligo dell’utilizzatore di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili (intendendo per tali i lavoratori dipendenti direttamente
dall’utilizzatore svolgenti le medesime mansioni dei lavoratori assunti
con contratto di somministrazione);
k)
l’assunzione da parte dell'utilizzatore, qualora il somministratore
risulti inadempiente, dell'obbligo di pagare direttamente al lavoratore
la retribuzione spettante e versare i relativi contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
La
Normativa
Regolamento recante norme per l’istituzione
dell’albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 04/11/1997
Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di
autorizzazione provvisoria all’esercizio di attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo -
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 04/11/1997
La
Prassi
Min.Lavoro: circolare n.141 del 05/11/1997
Istituzione dell’albo delle società che esercitano l’attività di
fornitura di lavoro temporaneo. Autorizzazione provvisoria all’esercizio
dell’attività. Campo di operatività.
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro
Le
Pagine dedicate
Mini
co.co.co.
come la
definizione del co.co.pro. ma con le seguenti limitazioni:
- durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno
solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni;
- rapporti di durata non
superiore a 240 ore svolti con il medesimo committente nell'ambito dei
servizi di cura ed assistenza alla persona;
- ammontare di compensi non superiori a 5.000 euro;
- non è necessario né il
progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.
La Normativa
La Prassi
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro
Gli
Approfondimenti
torna su
torna su
Co.co.co. anche a progetto
(Collaborazione coordinata e continuativa)
La Definizione
I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa sono, prevalentemente, di natura personale e
senza vincolo di subordinazione e devono essere riconducibili ad uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa.
Le
collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate, in primo
luogo, da un progetto, programma di lavoro o fase di esso che
costituisce la modalità organizzativa di tale prestazione lavorativa, ma
l’elemento essenziale è dato dall'autonomia del collaboratore nello
svolgimento dell’attività, dalla coordinazione con il committente
e dall'irrilevanza del tempo impiegato per la realizzazione del
progetto; si precisa che tra le forme di coordinamento
all'organizzazione del committente rientrano anche forme di
coordinamento temporale che in ogni caso non pregiudicano l'autonomia
del collaboratore a progetto.
Tali caratteristiche consentono di distinguere il contratto di lavoro a
progetto, sia dal lavoro subordinato che da quello autonomo (art. 2222
c.c.).
Il progetto, il programma o fase di esso, determinati, diventano parte
del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed
individuati nel loro contenuto caratterizzante.
Il progetto consiste in un'attività produttiva ben
identificabile, collegata ad un risultato finale al quale il
collaboratore partecipa personalmente con la sua prestazione. Potrà
essere attinente all'attività principale o a quella dell'impresa
accessoria, precisando che le valutazioni, le scelte tecniche,
organizzative e produttive relative al progetto sono insindacabili.
Il programma di lavoro o una sua fase , invece, consistono
in un’attività non direttamente connessa ad un risultato finale, bensì
ad un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre
fasi di lavorazioni.
Il collaboratore dovrà gestire in maniera autonoma il progetto o il
programma stabilendo i tempi di lavoro e le modalità di esecuzione
in quanto il commissionario avrà come unico interesse la realizzazione
del risultato convenuto e non la disponibilità di una prestazione di
lavoro eterodiretta, come avviene nel lavoro subordinato.
Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto hanno una durata
determinata o determinabile, in base alla durata ed alle caratteristiche
del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso.
Il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo
del committente ed a tal fine sarà tenuto a coordinare la propria
prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
Gli indici sintomatici, previsti dal Ministero del Lavoro - con
Circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 - per la verifica della genuinità, o
meno, del contratto di collaborazione, sono i seguenti:
- la
specificità: la prestazione svolta non può totalmente coincidere con
l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante
dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma dovrà essere
soltanto ad essa funzionalmente correlata, Ne deriva che il progetto non
può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività
produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto
tipico delle mansioni affidate al collaboratore;
- le
modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del
committente. L'inserimento organico non può infatti, di per sé solo,
essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto
di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa.
Bisogna infatti valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica
l'inserimento nell'organizzazione aziendale individuate espressamente
nell'accordo contrattuale (art.62 del D.Lgs. n. 276/2003);
- il
contenuto della prestazione, atteso che una prestazione elementare,
ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con una
attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in
termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e
continuativa nella modalità a progetto. Il personale ispettivo dovrà
accertare le concrete modalità operative con le quali le prestazioni
vengono rese e che il collaboratore non sia utilizzato per una
molteplicità di generiche attività estranee al progetto, programma di
lavoro o fase di esso dedotto in contratto e che la sua prestazione,
pertanto, non si risolva in una mera messa a disposizione di energie
lavorative in favore del committente.
- il
collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente:
il collaboratore deve possedere una autonomia di scelta sulle modalità
esecutive di svolgimento della prestazione.
- il
compenso: non deve essere esclusivamente legato al tempo della
prestazione, ma riferito altresì al risultato enucleato nel progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
- la
clausola di esclusiva: deve sussistere l’ipotesi di "monocommittenza"
che di per sé è assolutamente compatibile anche con il lavoro a
progetto, ma la cui sottoscrizione da parte del collaboratore impone al
personale ispettivo una più attenta verifica di tutti gli altri indici
evidenziati.
La Normativa
La Prassi
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro
La Giurisprudenza
Gli
Approfondimenti
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torna su
Part-Time (Tempo parziale)
La Definizione
Il rapporto
di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, è a tempo parziale
quando l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, è
inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal CCNL.
Clausole elastiche
L’articolo 46 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha introdotto,
limitatamente al part-time verticale e misto, la facoltà per le parti
del contratto di lavoro di stipulare una clausola elastica relativa cioè
alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Clausole flessibili
Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una
puntuale regolamentazione della collocazione oraria della prestazione
con riferimento al giorno, alla settimana al mese o all’anno.
La
Normativa
Testo consolidato D.L.vo n. 61/00 con le modifiche apportate dal
D.L.vo n. 276/03
Il Decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio
2001
Il Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000
Legge n. 339/03: ordinamento forense -
vietato il part-time forense per i dipendenti pubblici
La
Prassi
Min. Lavoro: circolare n. 9/2004 - il lavoro a
tempo parziale
INPS: circolare n.
55/2006 -
indennità di disoccupazione in caso di lavoro parziale verticale
INPS: circolare n.
41/2006 -
effetti sulle prestazioni a sostegno del
reddito nelle nuove forme di lavoro
INPS: circolare n.
29/2006 -
versamenti volontari per tutti i rapporti a
tempo parziale
INPS: circolare n.
18/2005 -
D.L.vo n.
276/03 e successive modificazioni
INPS: proroga per la domanda di contribuzione
volontaria ad integrazione periodi di part-time
Min. Lavoro: circolare n. 40/2005 -
patologie oncologiche, periodi di comporto e part-time
INPS: messaggio n. 5143/2005 -
contribuzione sul part-time
INPS: circolare n.
57/2004 -
le regole per gli infortuni dei lavoratori a
part-time
INPS: circolare n. 205/2000 -
D. InterM. 12
aprile 2000 - Benefici contributivi per assunzioni a part-time
INPS:
circolare n.
145/2000 -
Benefici contributivi per assunzioni di
personale a part-time - Istruzioni contabili
INPS:
circolare n.
126/2000 -
assegno familiare per le giornate non
lavorate in caso di part-time orizzontale
INPS:
circolare n. 123/2000 -
Lavoro a tempo parziale
Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro
La Giurisprudenza
La Corte di Cassazione in materia di part-time
Gli
Approfondimenti
Scheda di approfondimento del lavoro
a part-time (Lippolis)
Il lavoro a tempo parziale dopo i
chiarimenti ministeriali (Massi)
Domande e Risposte sul part-time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale
(Massi)
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